Vittime della Tratta di esseri umani e la nuova Direttiva UE
Di Mario Pavone**
Premessa
Come è stato di recente affermato dalla UE,secondo la valutazione degli analisti indipendenti,«Le misure restrittive in materia di immigrazione adottate dall’Italia,favoriscono un clima di criminalizzazione dei Migranti con la consegue nza che molte Vittime della Tratta non denunciano gli abusi subiti, per paura di essere detenute ed espulse».
La riduzione di una persona in uno stato di schiavitù, il suo trasferimento indotto mediante inganno o costretto con la violenza o la minaccia ed il commercio della persona sfruttata, costituiscono i tre gravi reati puniti rispettivamente dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che fanno riferimento più in generale al fenomeno della Tratta degli esseri umani (trafficking).
Tali reati rappresentano un problema riscontrabile su scala mondiale che occupa i primissimi posti delle classifiche tra i crimini internazionali, oltre al traffico di stupefacenti e al commercio delle armi.
La finalità perseguita dagli Stati è quella impedire l’abuso della persona che si manifesta essenzialmente attraverso lo sfruttamento sessuale,la speculazione sulla manodo pera o la riduzione in schiavitù dei minori.
Le Vittime, infatti, sono soprattutto donne e bambini ma è difficile accertare una loro quantificazione dato l’enorme sommerso.
Fatta questa premessa,é importante osservare che i reati di Tratta non sempre individuano la fattispecie di un altro reato di cui continuamente leggiamo sui gior nali,ossia,il reato commesso dai cosiddetti “scafisti” la cui condotta è meglio definita dal codice come Traffico di migranti (smuggling) ed è sanzionata in Italia dal comma 3 e seguenti dell’art 12 del D.lgs 286/98 (Testo unico sull’immigra zione).
In particolare, nel traffico dei Migranti il soggetto criminale svolge una funzione definible come “commerciale” che si concentra sul trasporto che, seppur illegale, non presuppone necessariamente la condizione di sfruttato in modo continuativo del soggetto trasportato poiché tali soggetti chiedono,più o meno volontaria mente,il trasporto offrendo un corrispettivo allo scafista di turno.
Per contro,nella Tratta,lo sfruttatore, a volte, non guadagna nemmeno dal traspor to della Vittima, anzi,spesso offre gratuitamente questo servizio per creare una odiosa situazione di debito per il soggetto trasportato che poi utilizza come mezzo di ricatto per sfruttarne le prestazioni in stato di costrizione una volta raggiunta la destinazione in Europa.
Il controllo di questo traffico risulta, in questi ultimi anni,il vero problema del controllo dei Flussi Migratori da parte della UE e degli Stati membri.
Sul piano dell’azione svolta contro i criminali una particolare attenzione viene rivolta alla Tratta dei Migranti per finalità di sfruttamento per gli scopi più biechi.
- Alcuni dati statistici
Le statistiche parlano di numeri in crescita di tale fenomeno.
Le Vittime del traffico sono di 101 nazionalitàdiverse.
Il principale Paese di origine è ancora la Nigeria (68,4%), che tiene a lunghissima distanza la Costa d’Avorio (3,5%),Pakistan (3%),Bangladesh (2,9%)Marocco(2,2)
L’Italia,come afferma il dossier dell’Osservatorio dei Diritti GRETA,rimane purtrop po uno dei luoghi di destinazione finale per le Vittime della Tratta anche se costi tuisce solo una tappa intermedia e di transito per altre mete europee.
I dati relativi alle Vittime di Tratta sarebbero sottostimati poiché i casi segnalati, secondo gli esperti dell’Ossservatorio GRETA,non riflettono la reale portata del fenomeno della Tratta sul territorio italiano,a causa delle continue limitazioni delle procedure esistenti per l’identificazione delle Vittime e della bassa auto-segnala zione da parte delle persone coinvolte.
La maggior parte delle Vittime di Tratta è di genere femminile (circa l’80%), ma la percentuale di uomini è aumentata nel corso degli anni dopo la Pandemiia.
Sale anche il numero di donne incinte e di mamme con bambini piccoli,mentre calano i minori (3,4% delle Vittime nel 2021 rispetto al 12% del 2018).
Lo sfruttamento sessualerimane predominante delle reti criminali (84% nel 2018, in calo al 59% nel 2022) annche se la Pandemia ha spostato la prostituzione al chiuso e ha reso più difficile l’identificazione delle lavoratrici del sesso forzato.
Segue lo sfruttamento lavorativo (10% nel 2018, in aumento al 38% nel 2022).
I più a rischio sono i braccianti destinati all’agricoltura,gli operai richiesti dal com parto tessile,gli addetti ai servizi domestici, all’edilizia, al settore alberghiero e alla ristorazione, settori che si reggono sulla manodopera straniera, regolare e no.
L’accattonaggio forzato, la servitù domestica, il matrimonio imposto e l’impiego in spaccio e altre attività illegali coinvolgono tra l’1 e il 2% delle Vittime.
- L’odioso sfruttamento dei minori a scopo di trapianto
In Italia sono centinaia i bambini e adolescenti coinvolti non solo nello sfruttamento sessuale ma anche in attività illegali, mendicità, lavoro coatto, adozioni illegali e si presume nel traffico di organi
Si tratta di un fenomeno sempre più articolato, riguarda bambini e adolescenti di entrambi i sessi, provenienti per lo più da Nigeria ma anche da Africa e Asia, coinvolti in varie forme di sfruttamento: sessuale, in attività illegali, accattonag gio, lavoro forzato, adozioni internazionali illegali e, si presume, anche traffico di organi. Bambini e adolescenti che spesso restano invisibili e sconosciuti, quindi privi di adeguata tutela e protezione.
Sono questi i problemi della Tratta dei minori in Italia secondo il nuovo dossier di Save the Children “Piccoli schiavi”per la Giornata Internazionale in Ricordo della Schiavitù e della sua Abolizione.
Carlotta Bellini,Coordinatrice di Save the Children Italia riccorda che “I bambini sono funzionali al business della Tratta perché più facilmente ricattabili e assoggettabili di un adulto, o perché un bambino, magari con un handicap fisico e che chiede l’elemosina, desta più pietà. Inoltre sotto i 14 anni i minori non sono imputabili, di qui il loro impiego in attività illegali come furti o scippi o come corrieri della droga, per non parlare della richiesta di minori utilizzati nel mercato della prostituzione.
Da una parte quindi c’è un’economia illegale che si serve di loro, dall’altra, ci sono centinaia di minori che vivono in situazioni di povertà e vulnerabilità e quindi divengono facili prede degli sfruttatori”.
Se è ormai accertata l’esistenza di un commercio internazionale di organi e di tessuti,sia sottoforma di compravendita di organi tra adulti consenzienti che di “viaggi della speranza” in Paesi in via di sviluppo per effettuare un trapianto illegale,non vi sono al momento prove dell’esistenza di un traffico di persone a tale scopo verso l’Italia.
Per quanto riguarda il coinvolgimento di bambini, sono state avviate alcune indagini in materia ed in particolare con un’inchiesta della Procura di Roma su un presunto traffico di minori che si sospetta siano stati trasportati illegalmente in Grecia e in Italia e sottoposti a espianti illegali
- I reati di sfruttamento della Tratta e le inchieste penali
Ogni anno in Italia vengono iscritte in media circa 209 procedimenti penali inerenti la Tratta di esseri umani nei registri dell’ufficio Gip/Gup e una media di 33 nei registri della Corte di Assise.
La gran parte (73%) riguarda la riduzione in schiavitù (art. 600 cp), il 23% la Tratta di persone (art. 601) e il 4% l’alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cp).Nel triennio 2011-2013, le sentenze di primo grado che interessano l’articolo 600 del codice penale sono state in media 54, in 18 la pronuncia riguarda l’articolo 601 e in 2 è Trattato l’articolo 602.
La percentuale delle condanne è più alta per gli artt. 600 e 601, rispettivamente pari al 69% e al 67%, mentre scende al 50% per l’art. 602.
Una media di 67 fattispecie di reato inerenti la Tratta di esseri umani finisce ogni anno in Corte d’appello e circa 49 vengono definiti, per cui,nel secondo grado di giudizio, la percentuale di condanne aumenta raggiungendo il 79% del totale delle sentenze.
Vi sono,tuttavia,poche denunce per questo orribile reato
L’Osservatorio GRETA,precisa che nei dati forniti dalle autorità italiane si riscon trano lacune, la diminuzione delle inchieste penali avviate per perseguire il reato di Tratta di esseri umani: 84 indagini censite per il 2019, 52 nel 2020, 44 nel 2021 e 42 nel 2022 (erano 70 nel 2015, 60 nel 2016 e 287 nel 2017), in maggior parte orientate contro organizzazioni transazionali e sfruttamento dell
Le indagini incentrate sull’articolo 603 bis del codice penale (l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavorativo, il caporalato) sono state incrementate rispetto al recente passato, però il totale annuale si va assottigliando: 662 fascicoli aperti nel 2019, 548 nel 2020, 572 nel 2021 e 478 nel 2022 (rispetto a 65 nel 2015, 66 nel 2016 e 135 nel 2017).
Le inchieste sulla riduzione in schiavitù sono state 93 nel 2019, 66 nel 2020, 74 nel 2021 e 49 nel 2022.
Sull’acquisto e vendita di schiavi se ne sono contate 8 nel 2019, 6 nel 2020, nessuna nel 2021 e 3 nel 2022.
Per lo sfruttamento della prostituzione ne sono state aperte 201 nel 2019, 639 nel 2020, 603 nel 2021 e 554 nel 2022.
La pena media inflitta ai condannati per Tratta, comprensiva anche di quella per reati connessi, è di 9 anni, in un terzo dei casi la penna comminata è compresa tra i 6 e i 9 anni.
Considerando tutti i capi di imputazione relativi alla Tratta di esseri umani (articoli 600, 601 e 602 cp) risulta una frequenza di condanna o patteggiamento pari al 59,6% (60,1% per l’art. 600, 58,1% per l’art. 601 e 59,3% per l’art.602) mentre i fascicoli con almeno una condanna per uno dei 3 capi di imputazione sono il 68,4%.
- La nuova Direttiva Europea
In questo quadro preoccupante per l’Italia e la UE, si inserisce la nuova Direttiva 2024/1712 varata dal Parlamento europeo e del Consiglio il 13 giugno 2024, che modifica la precedente Direttiva 2011/36/UE,concernente la prevenzione e la repressione della Tratta di esseri umani e la protezione delle Vittime.
Il testo è entrato in vigore il 14 luglio 2024 e, a decorrere da tale data.gli Stati membri hanno due anni di tempo per l’introduzione di essa nella Legisla zione nazionale.
In sintesi,la nuova Direttiva affronta le principali emergenze ed in essa vengo no elencati una lunga serie di temi chiave sui quali gli Stati membri dovranno intervenire per adeguare le proprie normative(per un commento più ampio v. D.Mancini. La Direttiva UE,in Riv.Sistema Penale,Ottobre 2024).
Il Provvedimento descrive,innanzitutto,la Tratta di esseri umani come un reato molto grave,spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata, che costituisce una seria violazione dei diritti umani fondamentali dell’indivi duo..
La prevenzione e la repressione della Tratta di esseri umani restano una asso luta priorità per l’Unione Europea,come pure il sostegno alle Vittime del grave fenomeno criminoso che si sviluppa su scala internazioinale.
Su questo punto,la Direttiva prescrive che deve essere assocurata alle Vittime la tutela a prescindere dalla loro provenienza geografica,qualunque siano le ragioni della loro migrazione o che ne determinano la vulnerabilità come,ad esempio,la povertà,i conflitti, le disuguaglianze, la violenza di genere,le disa bilità, l’assenza di lavoro o di sostegno sociale, le crisi umanita rie, l’apolidia e le tante forme di discriminazione razziale.
La Tratta non costituisce,inoltre,un fenomeno chiuso,ma connotato da un insieme di attiività illecite lesive dei diritti umani,caratterizzate da discrimina zione per motivi di sesso o per ragioni basate sull’origine razziale ed etnica dei Migranti coinvolti (Considerando 4).
Per tale ragione l’art.1 della Direttiva 1712 sostituisce il par. 3 dell’art. 2 di della precedente ribadendo che “lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi“ aggiungendo,rispetto alla versione precedente “lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale.”
Il par. 5 dell’art.2, come aggiornato,chiarisce che “la condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di Tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
Tuttavia, il provvedimento precisa che questo non vale nel caso dello “sfrutta amento della maternità surrogata di cui al paragrafo 3, a meno che la madre surrogata sia minore.”
Lo sfruttamento della maternità surrogata,del matrimonio forzato o della ado zione illegale potevano già rientrare nell’ambito di applicazione dei reati definiti nella direttiva 2011/36/UE.
Tuttavia,attesa la rilevante gravità di tali pratiche e per contrastare il costante aumento dei reati commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessua le o dallo sfruttamento di manodopera,si è ritenuto opportuno inserire nella casistica anche la Tratta a fini di sfruttamento della maternità surrogata, come reato derivante dalla costrizione o l’inganno nei confronti delle donne a prestarsi allo sfruttamento come madri surrogate.
Inoltre,le modifiche apportate alla Direttiva n.36 non intaccano le definizioni di matrimonio,adozione, matrimonio forzato e adozione illegale, o quelle dei reati connessi diversi dalla Tratta,ove previste dal diritto nazionale o interna zio nale, così come le norme nazionali sulla maternità surrogata, compreso il diritto penale o il diritto di famiglia (Considerando 6).
- L’attenzione rivolta dalla UE alle Vittime
Nel complesso e per una maggiore tutela della Vittima,la Direttiva sottolinea che le Vittime,sin dai primi contatti,vanno indirizzate verso servizi di prote zione,assistenza e sostegno appropriati e per raggiungere tali obiettivi si ritiene che occorra“istituire, mediante disposizioni legislative, regola mentari o amministrative, uno o più meccanismi di orientamento negli Stati membri”,anche nell’ambito del rafforzamento della cooperazione transfronta liera.
Di tali innovazioni dovrebbero essere protagoniste “le Autorità competenti partecipanti, le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interessi”, a condizione che vengano definite “le rispettive responsabilità, comprese le procedure e le linee di comunicazione.
Tali meccanismi di orientamento possono assumere la forma di una serie consolidata di procedure, orientamenti, accordi di cooperazione o protocolli” (Considerando 15).
Gli Stati membri sono incoraggiati,inoltre, a disporre di punti di contatto quali “riferimento per l’orientamento transfrontaliero delle Vittime nei rapporti tra le autorità o le istituzioni responsabili per il sostegno alle Vittime nei diversi Stati membri”, senza sostituire i meccanismi nazionali di denuncia o le linee di pronto intervento.
In particolare,il tema dell’alloggioviene ritenuto rilevante poiché“al fine di migliorare l’assistenza e il sostegno alle Vittime della Tratta di esseri umani, gli Stati membri dovrebbero garantire che le Vittime abbiano accesso a rifugi e ad alloggi sicuri attrezzati per rispondere alle esigenze specifiche delle Vittime” (Considerando 16).
In tal senso il par. 4 dell’art. 11 della Direttiva n-36 è stato modificato specifi cando che “gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi miranti alla rapida individuazione, all’identificazione, all’assisten za e al sostegno delle Vittime identificate e presunte, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti”.
I meccanismi di orientamento previsti dall’art. 9 della direttiva 1712, che sostituisce il par. 4 dell’art. 11 della dir. 36, comprendono standard minimi che sono:
“a) stabilire norme minime per l’individuazione e la rapida identificazione delle Vittime, e adattare le procedure di individuazione e identificazione alle varie forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva (una sorta di procedure operative standard);
b) orientare la vittima al sostegno e all’assistenza più adeguati;
c) stabilire accordi di cooperazione o protocolli con le autorità competenti in materia di asilo per garantire che siano forniti assistenza, sostegno e protezione alle Vittime della Tratta che necessitano anche di protezione internazionale o che desiderano chiedere tale protezione, tenendo conto della situazione individuale della vittima”.
In tal modo si insiste sulla collaborazione tra i settori del contrasto alla Tratta e della protezione internazionale, già ampiamente interconnessi in diversi Paesi.
Il novero delle vulnerabilità viene espressamente esteso alle persone con disabilità, e,in particolare,alle donne e i minori,che sono maggiormente esposte al rischio di diventare Vittime della Tratta e per esso si prevede che “gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle Vittime della Tratta con disabilità allorché offrono loro misure di sostegno” (Considerando 17).
Nel medesimo contesto si ribadisce che le Vittime devono ricevere assistenza indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal fatto di essere apolidi, dal loro luogo di residenza o titolo di soggiorno nonché dalla forma di sfrutta mento.
L’assistenza dovrebbe puntare alla loro piena reintegrazione nella società, comprendendo l’accesso all’istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, nella prospettiva della piena autonomia (Cons. 17 e 18).
La Direttiva,inoltre,invita gli Stati membri ad evitare che le Vittime siano reimmesse nel circuito della Tratta all’interno dell’Unione.
In proposito va impedito che,qualora le Vittime siano trasferite,in base al Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo e del Consiglio,il trasferimento avvenga verso uno Stato membro in cui vi siano fondati motivi di ritenere che le Vittime corrano un rischio effettivo di violazione dei loro diritti fondamentali, tale da costituire un Trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 (Cons. 20).
- Le sanzioni penali
Diversi sono gli interventi previsti in materia di giustizia penale presenti nella Direttiva 1712/2024.
In sintesi,il nuovo provvedimento interviene su diversi piani riconducibili ad un adeguamento del regime sanzionatorio per il reato di Tratta degli esseri umani, con previsione di specifiche aggravanti.
Sul punto si dispone che gli Stati introducano circostanze aggravanti nel caso in cui il reato sia stato “commesso da funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni”.
L’esigenza si manifesta in casi in cui la Tratta interseca casi di corruzione o abuso, in cui il pubblico funzionario svolga un ruolo agevolatore o facilitatore nel reclutamento, nel trasferimento o nello sfruttamento delle Vittime.
Inoltre, il reato va aggravato qualora“il fatto che l’autore del reato abbia agevolato o si sia reso responsabile, mediante tecnologie dell’informazione e della comunicaz ione, della diffusione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima”, ritenendosi più gravi le condotte che utilizzino i sistemi tecnologici per porre in essere le diverse azioni, dal recluta mento online mediante il web e i social network allo sfruttamento, come,ad es.,mediante la distribuzione online delie immagini derivanti dallo sfrutta mento sessuale.
Sempre in campo penale,in effetti,la Direttiva prende atto del ruolo di primo piano svolto dalle nuove tecnologie, da considerare come lo strumento utilizzato dai trafficanti ma,al contempo,come risorsa a disposizione delle azioni di contrasto.
L’art.4 prevede,infatti,che l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione debba essere introdotta nelle legislazioni nazionali come circo stanza aggravante, quando si dimostri che esso ha facilitato o commesso la diffusione di immagini o video o materiale simile di natura sessuale che coinvolge la vittima., anche se sarebbe stato più opportuno un approccio più ampio,esteso a “tutte le forme di Tratta di esseri umani”, non soltanto limita to all’ambito sessuale.
La responsabilità delle persone giuridiche per tali reati era già prevista dalla Direttiva n.36/2011 ma in maniera generica..
Per contro,con la modifica introdotta,si chiarisce la responsabilità da introdur re negli Stati,volto a sanzionare anche “la mancata sorveglianza o il mancato controllo”,da parte della persona giuridica che abbia reso possibile la commissione,a vantaggio della stessa,di uno dei reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 18 bis, paragrafo 1,
La responsabilità delle persone giuridiche si aggiunge e non sostituisce quella penale delle persone fisiche ed è previsto per esse:
-“l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
-il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
-laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali”.
Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che le misure che affrontano il reclutamento e lo sfruttamento online,compresa l’estensione dei poteri di rac colta e monitoraggio dei dati da parte degli organismi preposti all’applica zione della legge,non abbiano un impatto negativo sui diritti di determinati gruppi di persone e debbano basarsi sul rispetto e sulla tutela dei diritti umani.
- La formazione degli Operatori
Da ultimo, la Direttiva sollecita una adeguata formazione degli Opertaori.
Infatti,l’art.18 ter richiede agli Stati membri di promuovere la formazione periodica e specializzata agli Operatori che possono entrare in contatto con Vittime effettive o potenziali della Tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, il personale giudiziario, i servizi di assistenza e sostegno, gli ispettori del lavoro, i servizi sociali e gli operatori sanitari, allo scopo di consentire loro di prevenire e combattere la Tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare,identificare,assistere, sostenere e proteggere le Vittime.
La formazione deve essere basata sui diritti umani e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.
Anche i Giudici e le Autorità inquirenti,coinvolti nei procedimenti penali devono ricevere la medeima formazione e tale indicazione è considerata vinco lante per gli Stati,non già una mera raccomandazione.
Pertanto, in ambito nazionale sarà necessario intraprendere un percorso di confronto con i settori coinvolgenti le Forze dell’ordine,con il Ministero della giustizia, ma altrettanto con il Consiglio Superiore della Magistratura e la scuola della Magistratura, nel rispetto delle specifiche prerogative autonome.
A tanto va aggiunto l’obbligo di informazione per le Vittime alloglotte già previsto dalla Direttiva 2012/29 UE, a cui fa riferimento anche la recente Riforma Cartabia della Giustizia Penale..
- Conclusioni
In base alla Direttiva in commento appare, dunque, indispensabile implemen tare le azioni di tutela delle Vittime e quelle di contrasto alla Tratta da parte degli Stati UE, specie con riferimento alle nuove ipotesi di reato delineate dalla nuova Direttiva emanata..
I soggetti preposti al controllo dei traffici illeciti di vite umane debbono quindi esssere dotati di un sufficiente livello di indipendenza – organizzativa, finanzia ria, funzionale – per la quale la Direttiva assegna agli Stati membri un ampio margine discrezionale.
D’altronde, se le azioni anti Tratta “restano una priorità per l’Unione e gli Stati membri”, questi devono prima di tutto dotarsi di una struttura organizzativa in grado di garantire azioni integrate e interventi multidimen sionali.
A tal fine, agli Stati membri sono stati assegnati due anni per recepire le modi fiche daa apportare alle Legislazioni nazionali,benché, stante l’urgenza di prov vedere a causa dell’incremento dei casi registrati,sarebbe necessario che la Commissione europea e gli stessi Stati accrescano il proprio impegno favorendo un recepimento della Direttiva in ambito nazionale improntato ad una lettura estensiva delle norme e dei principi introdotti,al fine di evitare un’efficacia limitata delle misure proposte.
Infine,va ricordato che contribuire alla creazione di un referral system, ovvero di procedure per l’ identificazione, assistenza e protezione dei minori Vittime di tratta, e per il coordinamento di tutti gli operatori del settore in Italia sono gli obiettivi del progetto “Agire”,cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato da Save the Children Italia.
Il Progetto prevede che,in collaborazione con numerosi partner italiani ed europei, la realizzazione di ricerche, lo sviluppo di liste aggiornate di indicatori di tratta e di procedure di coordinamento tra tutti i soggetti che agiscono nel settore della tratta di minori, l’ implementazione di buone prassi nel settore della identifica zione e assistenza a minori Vittime di tratta.
Per quanto riguarda invece l’assistenza e l’aiuto diretto ai minori Vittime di tratta, informazione, assistenza sanitaria e scolarizzazione, sono alcune delle attività in favore di circa 250 ragazzi e ragazze beneficiari del progetto, che si avvale anche di 5 educatori, assolutamente meritevoli dell’attenzione dei Paesi UE..
Novembre 2024
** Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia,Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane.