IL PENSIERO MEDITERRANEO

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Le aste giudiziarie sono diventata aste telematiche

aste giudiziarie

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Quando aziende o privati vedono stringersi i cordoni attorno ai debiti, l’alienazione di beni è il passaggio obbligato per espletare pratiche di fallimento o per reimmettere sul mercato in modo controllato i beni stessi. Entrano in gioco in questa fase le aste giudiziarie, ossia modalità di vendita che consentono a chiunque di poter partecipare, in modo pubblico e regolamentato, alla possibilità di alzare la posta ed ottimizzare così l’introito ottenibile in sede di vendita.

Un tempo questa fase era complessa e non raramente chiacchierata, poiché occorreva presentarsi fisicamente presso la sede dell’asta e presentare la propria offerta. Non solo questo restringeva le possibilità, poiché il trasferimento rappresentava un onere che limitava geograficamente la possibilità di partecipare agli incanti, ma era anche un elemento che portava alla possibile compresenza fisica dei contendenti: situazioni non sempre piacevoli.

Con il DM 32/2015 viene definita una nuova disciplina che cambia radicalmente la pratica delle aste giudiziarie ed introduce un nuovo elemento standard di grande importanza: l’asta telematica, per la quale è essenziale possibilità di apporre una firma digitale alla documentazione presentata.

Le aste giudiziarie sono aste telematiche

Spiega il decreto al Capo I:
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Il decreto introduce quindi una serie di nomenclature essenziali per la comprensione della disciplina:

  • operazioni di vendita telematica
  • gestore della vendita telematica
  • offerta per la vendita telematica
  • portale del gestore

le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l’aggiudicazione o l’individuazione del migliore offerente;il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;l’offerta d’acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all’incanto dei medesimi beni;il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero […]; il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati  di autenticazione per protocolli SSL/TLS.

Questi tasselli sono fondamentali per comprendere il funzionamento del meccanismo, ma un meccanismo ulteriore va compreso per interpretare il tipo di asta che ci si trova di fronte:

  • vendita sincrona telematica
  • vendita sincrona mista
  • vendita asincrona

modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura.

Il decreto descrive inoltre al punto 2 del comma 5 un passaggio fondamentale per la certificazione del proponente e della proposta: la modalità di firma e di inoltro dei dettagli della propria proposta. Nella fattispecie, la documentazione deve essere dotata di firma digitale e la trasmissione deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. I due elementi sono entrambi funzionali alla validità della proposta ai fini dell’asta, dunque trattasi di fattori essenziali per poter aver titolo all’aggiudicazione finale.

Partecipare ad un’asta giudiziaria comporta una lunga serie di valutazioni sulla natura dell’entità acquistata, sull’opportunità dell’acquisto e sulla valutazione del prezzo. Rispetto al passato, però, la procedura è stata notevolmente semplificata proprio grazie alla firma digitale ed alla posta elettronica certificata, tasselli che rendono le aste più eque, competitive e trasparenti.

ASTE GIUDIZIARIE , FIRMA ELETTRONICA

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