Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”
Pillola 8 di 12
ARGOMENTI DI OGGI
Tecniche difensive – ricorsi
1. Ricorsi al Prefetto e provvedimenti
2. Cartella esattoriale
3. Ricorsi al Giudice di pace – competenze
4. Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1. Ricorso al Prefetto e provvedimenti
L’autore della presunta violazione ad una delle norme del Codice della strada, entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, purchè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Il ricorso deve essere presentato all’ufficio o comando cui appartiene l’agente che ha accertato l’infrazione, che provvederà a trasmettere gli atti al Prefetto.
In alternativa esso può essere spedito con raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
In ulteriore alternativa il ricorso stesso può essere spedito sempre con raccomandata postale direttamente al Prefetto.
Elementi del ricorso
Il ricorso, per evitare motivi di inammissibilità deve contenere i seguenti elementi :
- intestazione e indicazione dell’autorità e della località cui è diretto il ricorso;
- nome, cognome, residenza e codice fiscale del ricorrente;
- gli estremi del verbale (numero progressivo numero del protocollo e data);
- descrizione delle motivazioni su cui si fonda il ricorso.
- Richiesta di audizione personale (facoltativa).
- Richiesta di conoscere il responsabile del procedimento amministrativo;
- Allegare le dichiarazioni di eventuali testimoni.
L’ammissibilità del ricorso
Il Prefetto in sede pre istruttoria esamina l’istanza ai fini di stabilirne l’ammissibilità.
Il ricorso non è ammissibile per i seguenti motivi:
- mancanza della firma del ricorrente;
- ricorso presentato oltre i termini previsti dalla legge;
- ricorso presentato dopo aver pagato la sanzione;
- generalità del ricorrente inesatte o incomplete;
- ricorso presentato da un soggetto che si dichiara conducente del veicolo all’atto della contestazione della violazione ma in effetti non risulta destinatario del verbale e/o della relativa notifica;
Nota
La firma in calce al ricorso è elemento necessario per accertare la legittimazione del soggetto ai fini del ricorso. Infatti, non potrebbe instaurarsi un valido e corretto rapporto processuale o procedimentale se l’atto non consentisse di individuare con certezza l’autore dell’opposizione e allo stesso tempo la concreta volontà di instaurare un procedimento contenzioso (Cass. Civ. 8385/1996).
Il ricorso al Prefetto si esercita sempre contro l’autorità del luogo dove è stata commessa l’infrazione e mai contro l’autorità centrale Ministeriale. Il Prefetto, infatti, rappresenta l’ufficio del Governo nel territorio provinciale di competenza.
E’ il caso di ricordare che la sede del Prefetto può non coincidere con quella del Giudice di pace. Questi ultimi, essendo espressione della giustizia periferica sono in numero maggiore rispetto al numero quelli dei Prefetti che coincide con quello delle province.
Per quanto riguarda i provvedimenti del Prefetto rimandiamo il lettore alla consultazione della parte III di questo testo.
L’ordinanza – ingiunzione
L’ordinanza – ingiunzione è un istituto previsto dalla legge 689/81 e dall’art. 203 del Codice della strada, che prevedono l’emissione di questo provvedimento motivato ove l’autorità adita ritenga fondato l’accertamento infrazionale.
In essa l’autorità prefettizia deve:
- indicare l’autorità che lo emana;
- il preambolo;
- la motivazione;
- l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento nonché l’eventuale indicazione dell’obbligato in solido;
- l’ingiunzione di pagare la somma indicata entro il termine previsto dalla legge, indicando anche le modalità, l’ufficio creditore e la somma da pagare per estinguere gli effetti dell’atto;
- l’autorità a cui è possibile ricorrere, indicandone i termini;
- indicazione dell’importo della sanzione da pagare del doppio del minimo edittale;
Si ritiene che il pagamento effettuato direttamente al Prefetto entro 60 giorni della somma contestata nel verbale comprese le spese di notificazione estingua l’obbligazione.
L’ordinanza di archiviazione
A seguito del ricorso, il Prefetto, ove non ritenga fondato l’accertamento esaminandolo nel merito con indagine sul sommario processo verbale d’infrazione, adotta entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, ordinanza motivata di archiviazione.
Tale ordinanza estingue gli effetti dell’accertamento. E’ prassi costante la spedizione di copia conforme dell’atto di archiviazione al ricorrente e all’organo accertatore. Ciò, per consentire a quest’ultimo di effettuare le valutazioni espresse dall’autorità prefettizia e quindi evitare nel futuro possibili lacune.
Inammissibilità
Le cause di inammissibilità del ricorso si riferiscono alla proposizione di atto diverso dal ricorso, presentazione del ricorso oltre il termine, presentazione dello stesso da soggetto non interessato e non legittimato.
In ogni caso l’ordinanza dovrà tenere conto dell’esistenza dei motivi di inammissibilità e quindi non procedere. In questo caso l’unico provvedimento possibile è l’archiviazione.
Ricorsi contro l’ordinanza – ingiunzione
Il provvedimento definitivo del Prefetto è impugnabile con:
- ricorso giurisdizionale davanti al TAR competente, in tal caso occorre notificare il ricorso all’organo che ha emesso l’atto. Eventualmente anche ai contro interessati se esistenti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
- Ricorso al Giudice di pace.
- Ricorso alternativo amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto.
Nota: tali ricorsi sono ammissibili solo per motivi di legittimità.
- CARTELLA ESATTORIALE
L’ordinanza – ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo per la riscossione della somma ingiunta. Il debitore può estinguerne gli effetti versando la somma indicata entro 30 giorni dalla notifica.
Decorsi 30 giorni stabiliti per il pagamento, l’autorità prefettizia, procede alla riscossione delle somme attraverso il ruolo esattoriale con cui le amministrazioni creditrici delegano l’esattore alla riscossione delle sanzioni.
Tale forma di riscossione è privilegiata rispetto alle normali forme di riscossione da parte dello Stato considerato che l’affidamento ad uffici non giudiziari per chiedere ed esigere il pagamento è considerata una procedura più rapida.
La riscossione del debito attraverso la cartella esattoriale prevede oltre al raddoppio della sanzione, gli interessi maturati e l’aggio all’esattore.
Opposizione alla cartella esattoriale
Alla cartella esattoriale è possibile fare opposizione in caso di irregolarità riguardanti la notificazione della stessa che non ha consentito all’interessato di venire a conoscenza del verbale. Il ricorso può essere proposto al Giudice di pace.
Altri motivi di opposizione sono i vizi propri della cartella esattoriale che sono:
- mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione;
- carenza del potere impositivo dell’organo che ha formato il ruolo;
- vizi propri dell’iscrizione a ruolo ( importi alterati e altri dati inesatti);
- inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo (es. mancata sottoscrizione dell’originale dell’ordinanza – ingiunzione) e mancanza dell’autorità o del termine entro cui ricorrere;
- cartella che non indica la causa della sua emissione;
Nota :
L’infrazione contestata viene dichiarata prescritta quando trascorso il termine di cinque anni dalla data della contestazione ( art. 209 Codice della strada e 28 della legge 689/81). In questo caso l’amministrazione creditrice non può esercitare alcuna pretesa
- cartella non sottoscritta dall’esattore o dal responsabile del procedimento.
Esecuzione della cartella
Nel caso di mancato pagamento della cartella esattoriale entro i termini indicati dall’esattore, il medesimo procede all’esecuzione mediante ufficiale giudiziario.
Avverso l’esecuzione forzata è possibile il giudizio di opposizione davanti al Giudice competente (Giudice di pace).
3. RICORSO AL GIUDICE DI PACE – COMPETENZE
Abbiamo già accennato nella parte III del testo del Giudice di pace, ora trattiamo più compiutamente delle sue competenze in materia di contenzioso stradale.
Come già detto, l’ufficio del Giudice di pace è competente per territorio in materia di violazioni amministrative nel luogo della commessa infrazione.
Con l’istituzione del Giudice di pace il presunto autore della violazione ha la possibilità di scegliere alternativamente se proporre ricorso al Prefetto mediante scritti difensivi oppure opposizione davanti al predetto Giudice.
L’opposizione deve essere fatta sempre entro 60 giorni della contestazione con notificazione del verbale di accertamento. La giurisprudenza ritiene inammissibile il ricorso quando manchi l’allegazione dell’atto notificato e impugnato il quale ha la finalità di rendere possibile il controllo della tempestività del ricorso, in considerazione del fatto che l’onere della dimostrazione della tempestività incombe sul ricorrente, con la conseguenza che in difetto di tale prova, il Giudice, non può procedere all’esame del merito dell’opposizione che conseguentemente dev’essere dichiarata inammissibile (Cass. Civ. Sez. I° 26/07/2002 n. 1103).
L’opponente può stare in giudizio personalmente, cioè senza l’assistenza di un legale, in mancanza della nomina di un difensore deve essere effettuata la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente nel comune del Giudice adito.
Anche l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può stare in giudizio con un difensore ovvero a mezzo di un funzionario appositamente delegato.
L’impugnazione davanti al Giudice di pace è possibile per sanzioni di importo non superiore a 15.493,00 euro. Invece è possibile impugnare le sanzioni accessorie da sole o congiuntamente a quella pecuniaria principale. Valgono per il Giudice di pace le stesse procedure previste per il ricorso al Prefetto.
Procedura del Giudice di pace
Il Giudice, accertata l’ammissibilità del ricorso e la tempestività dello stesso fissa, con proprio decreto, l’udienza di comparizione delle parti ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli altri atti relativi all’accertamento. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura della cancelleria dell’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice con ordinanza ricorribile per Cassazione convalida il provvedimento opposto ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione. Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni.
Terminata l’istruttoria il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Contro la sentenza del Giudice di pace è possibile ricorrere in appello. Per il ricorso in appello valgono le regole stabilite per il processo di opposizione alle sanzioni amministrative. In particolare, l’esenzione da imposte e la notifica a cura della cancelleria. E’ possibile anche il ricorso per Cassazione sempre per motivi di legittimità.
Il termine di proposizione del ricorso è quello consueto di 60 giorni dalla notifica del provvedimento oppure un anno e 45 giorni dall’emissione della sentenza non notificata.
4. RICORSO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Contro i provvedimenti che dispongono l’installazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esso entro il 60° giorno dal ricevimento del ricorso decide in merito.
La preposizione del ricorso costringe l’ente ad assumere una decisione immediata, diversamente il provvedimento originario rischia di essere inefficace.
Va da sé, che il ricorso può riguardare la segnaletica in generale ma anche l’installazione specifica di cartellonistica stradale.
Il ricorso dev’essere notificato ai contro interessati che si identificano nel Prefetto e nell’ente proprietario della strada. Esso può essere presentato anche contro la decisione della Commissione Provinciale avverso il diniego del possesso dei requisiti fisici e psichici nel caso di istanza per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida ( art. 119/5°C.d.s.)