IL PENSIERO MEDITERRANEO

Incontri di Culture sulle sponde del mediterraneo – Rivista Culturale online

Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

Patente (da internet goliaweb)

Pillola 7 di 12

ARGOMENTI DI OGGI

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

  1. Requisiti per la guida di veicoli e la conduzione di animali
  2. Carta di circolazione
  3. Patente di guida
  4. Certificato di assicurazione
  5. Certificato di proprietà
  6. Perdita punti: casi di annullabilità della decurtazione

1. Requisiti per la guida dei veicoli e per la conduzione di animali

Chi guida veicoli e conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

  1. anni 14 per guidare i veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali,
  2. anni 14 per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre il conducente;
  3. anni 16 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc. che non trasportino altre persone oltre il conducente, macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 Km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempre che non trasportino altre persone oltre il conducente;
  4. anni 18 per guidare ciclomotori, motoveicoli, autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio, macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente, macchine operatrici; autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t.; i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t., purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri;
  5. anni 21 per guidare i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette e autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

  1. anni 65 per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.;
  2. anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. La carta di circolazione

E’ un documento che viene rilasciato per ogni veicolo a motore anche elettrico con esclusione delle biciclette elettriche con pedalata assistita.

Esso contiene:

  1. la marca del veicolo;
  2. le generalità del proprietario del veicolo;
  3. la targa;
  4. altre caratteristiche del veicolo quali: lunghezza, altezza ecc.;
  5. numero di identificazione;
  6. categoria del veicolo;
  7. numero dei posti;
  8. indicazione della classe ambientale di omologazione CEE. Es. (Euro 4).

3. La patente di guida

E’ il documento essenziale necessario per guidare un veicolo a motore. Esso attesta il possesso dei requisiti fisici e psichici che deve possedere la persona titolare del documento.

4. Certificato di assicurazione

Tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie compresi filoveicoli e rimorchi, nonché quelli azionati da motori elettrici, con esclusione delle biciclette elettriche con pedalata assistita, devono avere adeguata copertura assicurativa come previsto dalla legge n. 990/1969 e successive modifiche e integrazioni.

5. Certificato di proprietà

E’ un documento che viene rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico competente per provincia e contiene la targa del veicolo, il numero del certificato di proprietà i dati e le caratteristiche del veicolo, la data di prima immatricolazione, le eventuali ipoteche che possono gravare sul veicolo stesso.

Mancato possesso della carta di circolazione

Può essere annullabile la violazione contestata per mancato possesso della carta di circolazione, quando c’è l’impossibilità momentanea di esibire agli agenti il documento richiesto per un evento dovuto a caso fortuito, per esempio il mancato reperimento occasionale del documento di circolazione.

Nota Ciò non costituisce mancato possesso del documento ma solo impossibilità immediata di esibirlo.

E’ importante che tale circostanza sia rappresentata agli agenti verbalizzanti e inserita nello spazio riservato alle dichiarazione del contravventore esistenti all’interno del modulo del verbale.

Patente di guida

Caso n. 1Guida con patente scaduta di validità

E’ annullabile il verbale di accertamento contestato per guida con patente scaduta quando essa sia stata già rinnovata e il titolare di essa al momento non è in grado di esibire il documento che ne attesti il rinnovo.

Caso n. 2 – mancata apposizione del bollino di rinnovo

E’ annullabile la violazione accertata per patente scaduta di validità nel caso in cui il titolare di essa pur avendo ricevuto il bollino di rinnovo ha dimenticato di apporlo nell’apposito spazio sulla patente di guida.

Caso n. 3 – guida senza patente

E’ annullabile la violazione accertata per guida senza patente nel caso in cui l’utente è titolare del valido documento, ma sprovvisto per dimenticanza all’atto del controllo da parte degli agenti.

Caso n. 4 – guida senza patente per stato di necessità

Può essere annullabile la contestazione di un verbale per guida senza patente nel caso in cui una persona in grado di guidare un veicolo per abilità e conoscenze tecniche, pur essendo sprovvisto della patente trovasi ad agire al momento in stato di necessità ( art. 4 l. 689/81)

Esempio: in caso di malore improvviso del conducente con passeggero idoneo alla guida ma sprovvisto del titolo.

6. Decurtazione punti dalla patente

All’atto dell’emanazione del Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9, furono attribuiti 20 punti a tutti i titolari di patente di guida, che sono attribuiti anche a tutti i neo patentati.

Tali punti sono annotati nell’elenco dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

I punti attribuiti possono diminuire qualora l’automobilista incorra in una delle violazioni alle norme di comportamento, così come indicato nella tabella riportata nella parte XIII° del testo

Il legislatore ai “buoni “ attribuisce un bonus di 2 punti ogni 2 anni di buona condotta e fino ad un massimo di 10 punti in dieci anni.

Occorre tener presente che si incorre nella decurtazione dei punti solo a seguito della definizione del procedimento sanzionatorio. Ciò può avvenire:

  1. a seguito del pagamento con effetto liberatorio;
  2. a seguito dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti;
  3. a seguito della decorrenza dei termini dei ricorsi proposti di fronte alle autorità competenti ( Prefetto, Giudice di pace ).

Nota Il ricorso congela la decurtazione immediata del punteggio ed evita al momento la decurtazione dei punti fino alla data di definizione dei ricorsi.

CASI DI ANNULLABILITÀ DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA PERDITA DEI PUNTI

Caso n. 1 – E’ annullabile la sanzione della decurtazione di un determinato punteggio dalla patente se nel verbale non è indicato il punteggio da decurtare.

Caso n. 2 – La decurtazione dei punti non è ammissibile nel caso in cui la sanzioneprincipale preveda la sospensione con la revoca della patente di guida.

Nota Poiché la sospensione o la revoca della patente di guida costituisce una sanzione superiore per importanza alla perdita del punteggio, il trasgressore non può essere gravato di una ulteriore sanzione, tenuto anche conto che la decurtazione del punteggio presuppone il possesso attivo della patente di guida.

Caso n. 3 – Decurtazione superiore a 15 punti per somma di violazioni di norme accertate

In questo caso il verbale di accertamento può essere annullato se non sono indicate analiticamente tutte le violazioni accertate con la relativa e precisa indicazione del punteggio da decurtare per ogni singola violazione.

Caso n. 4 – Decurtazione con identificazione successiva del trasgressore

E’ annullabile la proposta di decurtazione di punti della patente a seguito di accertamento successivo del trasgressore se non accompagnata dal verbale di contestazione e di diminuzione del punteggio.

Nota La sanzione accessoria della decurtazione dei punti deve essere accertata contestualmente alla sanzione principale, non avendo essa vita autonoma.

Caso n. 5 – autore della violazione incerto

E’ annullabile la proposta di decurtazione dei punti nel caso in cui non è stato possibile individuare con certezza l’autore dell’infrazione. Es.: presunzione di aver accertato una violazione trovandosi a bordo di altro veicolo il cui conducente faceva uso durante la guida di apparecchio telefonico cellulare.

Caso n. 6 – Patente di guida conseguita entro tre anni

E’ annullabile la decurtazione dei punti a conducente di veicolo a motore con patente conseguita entro tre anni se non è stato contestato il raddoppio dei punti da decurtare.

Caso n. 7 – Proprietario del veicolo

E’ annullabile la decurtazione dei punti proposta per il proprietario di un veicolo che ha commesso una violazione se esso non ha dichiarato le generalità del conducente.

Caso n. 8 – mancata restituzione del modulo attestante la dichiarazione del proprietario del veicolo

E’ annullabile la proposta di decurtazione dei punti nel caso di mancata restituzione del modulo attestante la dichiarazione da parte del proprietario del veicolo indicante le generalità del conducente all’atto del contesto.

Nota La mancata restituzione del modulo agli uffici degli agenti accertatori non rientra nella disciplina dell’art. 180/8° C.d.s. che disciplina il possesso dei documenti necessari per la guida del veicolo.

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