Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”
Pillola 4 di 12
ARGOMENTI DI OGGI
MOTIVI PIU’ RICORRENTI CHE POSSONO COMPORTARE L’ANNULLAMENTO DI UN VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA O DI CONTRAVVENZIONE.
Caso n. 1- sottoscrizione del verbale da parte di un agente estraneo all’accertamento.
La sottoscrizione del verbale da parte di un agente che non ha partecipato all’accertamento dell’infrazione oppure la mancanza del motivo della mancata sottoscrizione; in questi casi i verbali, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sono annullabili perché rientrano nel caso di inesatta o incompleta verbalizzazione.
Caso n. 2 – mancata o insufficiente descrizione del fatto infrazionale.
Altro caso di nullità del verbale è la mancata o insufficiente descrizione del fatto.
Es. : incompleta indicazione della data o dell’orario in cui la violazione è stata accertata.
Caso n. 3 – insufficiente indicazione del transito Z t l.
Il conducente del veicolo dev’essere reso edotto, a mezzo di apposita chiara e visibile segnaletica, del divieto di transitare nella zona a traffico limitato. In caso di segnaletica insufficiente, confusa o non perfettamente visibile il verbale è annullabile.
Es. : rami di alberi o altro ostacolo anche provvisorio che occulta del tutto o in parte la visibilità del segnale.
Caso n. 4 – omessoinserimento delle dichiarazioni del trasgressore nel verbale.
Il verbale deve riportare succintamente le eventuali dichiarazioni del trasgressore. Qualora l’agente verbalizzante rifiuti od ometta le medesime, il verbale è annullabile, perché le dichiarazioni del contravvenuto sono elemento indispensabile del verbale.
Caso n. 5 – mancata indicazione nel verbale della somma da pagare
Al trasgressore devono essere forniti tutti i ragguagli per poterlo mettere nella condizione di estinguere gli effetti del verbale mediante il pagamento del minimo ove consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare ed i termini del pagamento.
Caso n. 6 – Mancata indicazione dell’ufficio presso cui effettuare il pagamento
Nel verbale di contestazione dev’essere indicato il numero di c/c postale o bancario che può essere usato dall’utente per estinguere la violazione, nonché l’ufficio o comando cui rivolgersi. L’omessa indicazione di dette notizie può comportare l’annullabilità del verbale.
Caso n. 7 – Omessa indicazione dell’autorità competente cui ricorrere
L’art. 203 del Codice della strada consente al cittadino utente che ha commesso un’infrazione di difendersi di fronte alle autorità preposte (Prefetto o Giudice di pace).
Pertanto, l’omessa indicazione delle autorità suddette o di una di esse può comportare l’annullabilità dell’atto.
Caso n. 8 – Mancata indicazione dell’agente accertatore
Questa ipotesi si verifica nel caso in cui il verbale di accertamento non è stato sottoscritto dall’agente che lo ha compilato. In questo caso il verbale deve contenere il motivo specifico della mancata sottoscrizione, altrimenti si ricade nell’ipotesi di incompleta verbalizzazione, rilevante ai fini dell’attendibilità delle circostanze ivi contenute.
Caso n.9 – Transito su corsia preferenziale
Le corsie preferenziali devono essere delimitate correttamente e segnalate con segnaletica orizzontale e verticale.
La carenza di segnaletica o la confusione di essa può comportare l’annullamento dei verbali accertati per accertata violazione di essa. Ovviamente, non commette violazione l’utente che attraversa la corsia preferenziale per immettersi nel flusso della circolazione. Tale manovra dev’essere effettuata con prudenza, al fine di evitare pericolo per la propria ed altrui incolumità.
Caso n. 10 – Sosta con pericolo o intralcio alla circolazione
Il Codice della strada consente la sosta libera laddove questa non sia vietata con apposita segnaletica. Viene fatto salvo il divieto generale relativo all’intralcio alla circolazione. Il veicolo, pertanto, può essere parcheggiato dove non sia espressamente vietato, il che comporta, in mancanza di specifica segnaletica un allineamento con gli altri veicoli.
Pertanto il verbale di accertamento di violazione per divieto di sosta non è ammissibile, quindi annullabile.
Caso n. 11 – Verbale non leggibile anche in parte
L‘illeggibilità in tutto o in parte di un verbale che non consente la chiara individuazione dei fatti contestati e/o della norma violata determinando incertezza dei luoghi tempi e modi degli accadimenti può essere annullabile.
Caso n. 12 – Mancata o inesatta corrispondenza tra fatto e norma
Il verbale di accertamento è annullabile quando la motivazione del fatto contestato non corrisponde al contenuto della norma. La relativa indagine compete ai Giudici di merito.
Caso n. 13 – Arresto del veicolo
L’interruzione della marcia del veicolo dovuto ad esigenze della circolazione non costituisce fatto infrazionale. In questo caso l’eventuale contestazione a carico del conducente può essere annullabile.
Caso n. 14 – Fermata del veicolo
Non è contestabile la violazione per la sospensione temporanea della marcia al fine di consentire la salita o la discesa dei passeggeri.
Il contesto è illegittimo qualora la fermata costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.
Caso n. 15 – Sosta d’emergenza
E’ consentita la sosta d’emergenza nel caso di avaria del veicolo oppure per improvviso malore del conducente o di alcuno dei passeggeri.
Caso n. 16 –Sosta senza lasciare spazio sufficiente per i pedoni
Nel caso di sosta in strada priva di marciapiedi, ove la sosta è consentita occorre lasciare spazio sufficiente per il transito dei pedoni e comunque non inferiore ad un metro di larghezza. La contestazione di eventuale violazione può essere annullabile se non confacente al caso.
Caso n. 17 – Sosta in strada urbana a senso unico
Nelle strade a senso unico di marcia la sosta può essere consentita anche sul lato sinistro della carreggiata purchè rimanga uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli in una sola fila di larghezza non inferiore ad almeno tre metri. L’eventuale contestazione di violazione per sosta vietata può essere annullabile se non contestata in conformità.
Caso n. 18 – Sosta in area pagamento
E’ annullabile la violazione contestata per sosta in area a pagamento quando il dispositivo “parcometro” è guasto.
Caso n. 19 – Sosta generica senza specificare il motivo della violazione
L’art. 158, 1° del Codice della strada elenca le fattispecie inflazionali applicabili in caso di sosta dei veicoli.
Tali infrazioni, in caso di contestazione, devono essere chiaramente indicate in modo da renderne possibile l’individuazione. Al n. 1 dell’art. 158 sono indicati i divieti di fermata e sosta previsti dal legislatore e sono :
- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- nelle gallerie, nei sottovia sotto i soprapassaggi sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- sui dossi e nelle curve e fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione,
- fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi salvo diversa segnalazione;
al comma 2°
- allo sbocco dei passi carrabili;
- dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite;
- sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a cinque metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
Caso n. 20 –Infrazione per divieto di sosta contestata più volte nella stessa giornata
E’ annullabile l’accertamento infrazionale per sosta vietata contestata più di una volta al giorno nel medesimo posto anche se la stessa si protrae per più ore o per tutta la giornata.
Questa fattispecie non si estende alla sosta regolamentata con disco orario. In questo caso la contestazione di più violazioni nella stessa giornata è legittima.
Caso n. 21 – Sosta a pagamento
E’ annullabile la violazione accertata nel caso in cui non è stata esposta la ricevuta rilasciata dal parcometro attestante il pagamento per il tempo di sosta pagato;
Caso n. 22 – Zona blu
E’ annullabile la violazione accertata nella cosiddetta “zona blu” a pagamento, se nelle immediate vicinanze di dette aree non esiste una adeguata area di parcheggio senza custode e senza pagamento;
Caso n. 23 – Transito e sosta nella Z t l
Nei casi d’ingresso nella Z t l, e di sosta, è invalso l’uso di contestare due infrazioni (sosta vietata e divieto di accesso).
In questo caso è annullabile la violazione accertata per il divieto di sosta se l’ingresso è avvenuto nell’orario non consentito;
Caso n. 24 – Accertamento di violazione da parte degli ausiliari del traffico
E’ annullabile il “verbale di accertamento” compilato da un ausiliario del traffico perché, non rivestendo egli la qualifica di pubblico ufficiale può solo compilare il preavviso.
A tal proposito, il Codice della strada dispone che nel caso di presenza del presunto autore della violazione la compilazione del verbale è solo di competenza del pubblico ufficiale così come previsto dall’art. 12 del Codice della strada.
Gli ausiliari del traffico, per loro natura, devono operare in funzione di mera collaborazione con gli agenti di polizia municipale.
Caso n. 25 – Sosta davanti al passo carrabile
E’ annullabile il verbale di accertamento per violazione di sosta davanti al passo carrabile se non esiste il cartello rilasciato dal Comune e regolarmente numerato;
Caso n. 26 – Parcheggio di persona disabile
E’ annullabile la violazione accertata al veicolo di una persona disabile che espone il contrassegno del Comune di appartenenza che ha validità su tutto il territorio nazionale.
La persona disabile titolare di apposito contrassegno può sostare il veicolo oltre che negli spazi riservati anche in tutte le zone regolamentate senza pagamento di tiket o altro. Ovviamente commette violazione qualora la sosta costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.
Caso n. 27 – Uso di fotocopia del contrassegno per disabili
E’ annullabile la violazione accertata a carico di persona disabile, titolare di permesso, se chi usa la fotocopia del medesimo, è il titolare dello stesso.
Caso n. 28 – Mancata esposizione della ricevuta di pagamento
E’ annullabile la contestazione della violazione nel caso in cui l’utente ha pagato la tassa di parcheggio, e, o, per dimenticanza o altro motivo non ha esposto la relativa ricevuta. L’unica norma che impone l’obbligo dell’esposizione della ricevuta di pagamento è l’art. 181 del Codice della strada.
Caso n. 29 – Sosta in prossimità dei passaggi a livello
E’ annullabile la contestazione di infrazione per sosta in prossimità di passaggio a livello se la sosta non intralcia la marcia di altri veicoli.
Caso n. 30 – Sosta in prossimità o corrispondenza di segnale stradale
E’ annullabile la violazione contestata per sosta in prossimità o corrispondenza di segnale stradale se il veicolo non occulta la vista dello stesso.
Caso n. 31 – Sosta in prossimità di distributori di carburanti ubicati nella sede stradale
E’ annullabile la violazione contestata per sosta in prossimità di distributori di carburante se essa si verifica alla distanza di oltre cinque metri dagli stessi.
Detta violazione può verificarsi ed essere accertata solo negli orari di esercizio.
Caso n. 32 –Sosta in prossimità di curve e dossi
E’ annullabile il contesto infrazionale per sosta in prossimità di curva o dosso quando il veicolo non costituisce pericolo o intralcio per la circolazione.
Caso n. 33 – Sosta in corrispondenza o prossimità di intersezione nei centri abitati
E’ annullabile la violazione contestata per sosta in area di intersezione o prossimità di essa quando il veicolo sosta a più di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale.
Caso n. 34 – Segnale stradale senza ordinanza
E’ annullabile la violazione contestata per infrazione a un qualsiasi divieto o prescrizione imposto da un segnale stradale per la cui installazione non è stata formata apposita ordinanza.
In questo caso la contestazione è illegittima.
Nota
La segnaletica diventa invalida, quindi tutti i verbali di accertata violazione possono essere annullati se l’ordinanza non è suffragata da motivi di sicurezza per la circolazione stradale.
Caso n. 35 – Sosta in area privata aperta al pubblico
Sono annullabili le violazioni eventualmente rilevate su aree private aperte al pubblico quando la segnaletica stradale è difforme dalle caratteristiche stabilite dal Codice della strada e relativo regolamento ( art. 38/10° C.d.s.)
Caso n. 36 – Segnaletica verticale irregolare per collocazione
Possono essere annullabili le violazioni accertate per errata collocazione dei segnali stradali:
- per posizionamento di un segnale collocato sul lato sinistro della strada;
- segnale non visibile dalla direzione di provenienza del veicolo;
- segnale non collocato nello spazio minimo di avvistamento;
- segnale divelto non perfettamente visibile.