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Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

vigile urbano redige una multa

Vigile (da internet sicurauto)

Pillola 2 di 12

Argomenti di oggi:

LE NOTIFICHE – GENERALITA’

  1. La notifica di un atto
  2. A chi deve essere consegnato l’atto
  3. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
  4. Notificazione presso il domiciliatario
  5. Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti
  6. Relazione di notificazione
  7. L’irregolare notifica del verbale può essere fatta valere anche in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale

1. LA NOTIFICA  DI UN ATTO – GENERALITA’

Riteniamo opportuno trattare ampiamente l’argomento delle notificazioni, stante la necessità di avere una perfetta conoscenza di tutte le norme in materia contenute nel Codice di procedura civile, nonché delle norme specifiche previste dall’articolo 202 del Codice della strada.

Tutto ciò, perché l’inesatto adempimento dell’ attività notificatoria da parte dei soggetti legittimati può comportare l’annullabilità del verbale e conseguentemente l’annullamento della sanzione.

A ) Oggetto della notificazione (art. 137 c. p. c. )

La notificazione viene effettuata mediante consegna al destinatario di copia conforme dell’originale dell’atto da notificarsi.

L’onere posto dal legislatore, quando prescrive il ricorso alla notificazione, non può essere soddisfatto con nessun altro mezzo e la conoscenza avuta in altro modo non può sostituire quella derivante dalla notificazione stessa.

B ) Notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.)

Ai sensi dell’art. 138 c.p.c. il comma 1°, il messo  può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi (anche, cioè, se lo rintraccia per strada o in una strada privata).

Trattasi, quindi, di notificazione “a luogo libero”, poiché l’atto può essere consegnato al destinatario in qualsiasi luogo anche fuori del suo domicilio. E’ inutile sottolineare l’importanza di questa forma di notificazione,  che è quella che meglio garantisce la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.  Il comma 2 del citato articolo dispone che, se il destinatario rifiuta la copia, il pubblico ufficiale ne dà atto  nella relazione e la notificazione si considera come fatta in mani proprie ( notificazione “virtuale”).

L’eventuale rifiuto non ha rilevanza.

C ) Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Consegna dell’atto in mano di terzi (art. 139 c.p.c.)

Il destinatario deve essere, prima di tutto, ricercato nella casa di abitazione oppure dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio ( art. 139, comma 1° ).

La casa di abitazione è quella in cui il destinatario vive abitualmente  (dimora abituale art. 43, comma 2°,); La parola “ufficio “ si riferisce all’ufficio privato proprio.

Nel caso in cui la notificazione venga effettuata mediante consegna di copia dell’atto a persona legittimata ma diversa dal destinatario, la mancata indicazione, nella relata di notifica del luogo di detta consegna, al fine del riscontro della sua inclusione fra quelli contemplati dall’art. 139 c.p.c., comporta nullità della notificazione medesima per difetto di un requisito essenziale della relativa relata, restando preclusa la possibilità di individuare il suddetto luogo con ricorso ad altri elementi probatori..

Se il destinatario non è rinvenuto in uno dei luoghi predetti, il messo consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio, o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. E’, quindi, opportuno che l’ufficio che richiede la notifica, indichi, oltre all’abitazione del destinatario anche l’ufficio o l’azienda, ove esistano con l’obbligo, per il messo, di tentare di effettuare la notifica, prima che in altro luogo, nella casa di abitazione.

Il messo ha soltanto l’obbligo di accertare che la persona a cui consegna la copia dell’atto non sia minore di anni 14 o palesemente incapace e che, a quanto gli si riferisce, sia persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Egli non è tenuto ad indagare se le dichiarazioni che gli vengono rese in ordine al rapporto di famiglia o di dipendenza tra le persone a cui consegna l’atto ed il destinatario siano veritiere.

2 ) A CHI DEVE ESSERE CONSEGNATO L’ATTO

L’atto non può essere consegnato:

  1. a persona minore di anni 14 : in caso di contestazione il requisito dell’età risulta dagli atti dello stato civile;
  2. a persona palesemente incapace : l’incapacità deve essere palese. La capacità si presume e può essere vinta solo dall’apparenza.

L’atto può essere consegnato:

  1. a persona di famiglia : cioè legata dal vincolo di parentela, affinità affiliazione, convivenza. Da un lato, pertanto, se trattasi di persone legate da vincoli di parentela, non occorre il requisito della effettiva convivenza, essendo sufficiente che il familiare sia anche temporaneamente o anche occasionalmente, nella casa di abitazione, ai figli non conviventi,  poiché i figli, anche se non convivono stabilmente con il genitore, sono sempre persone della sua famiglia, abilitate in sua assenza, a ricevere le notificazioni. Dall’altro lato la dizione “persone di famiglia”  sta ad indicare tutte le persone intime del destinatario e quindi anche quelle con lui conviventi, anche se non legate da rapporti di parentela. Ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il messo  deve indicare la persona alla quale è consegnata copia dell’atto e le sue qualità. Pertanto, sulla relata dovranno figurare le generalità del consegnatario e il suo rapporto con il destinatario (moglie, figlio, convivente, ect..). Tuttavia, si ammette, che , ove non vi sia pericolo di incertezza le generalità possono essere omesse se la persona del consegnatario sia sufficientemente identificata dalla qualifica (ad es.: moglie). In tal senso la giurisprudenza della Cassazione è pacifica. La notifica è nulla se non sono indicate né le generalità né la qualifica atta ad identificare la persona, ma solo la qualifica generica (ad es. : “familiare addetto alla casa”);
  • a persona addetta alla casa; che è quella che presta la sua opera nella casa del destinatario: domestici, segretari etc. Il portiere è ritenuto persona addetta alla casa, solo se egli sia alle dipendenze del destinatario e cioè se questi abbia la proprietà della casa dove abita. L’articolo 139 del c.p.c. consente la notifica alle ” persone addette alla casa” , locuzione in cui debbono indubbiamente comprendersi anche le persone di servizio del destinatario, purché, però, vivano abitualmente nella casa stessa. Per la notifica al portiere non alle dipendenze si dirà appresso. Resta da aggiungere che il messo deve, in caso di consegna di copia dell’atto a persona addetta alla casa, indicare generalità e qualità. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è stata ritenuta valida la notifica quando la menzione del rapporto di lavoro basti a identificare la persona del destinatario: così per la “domestica”. Il messo dovrà curare, comunque, di inserire nella relata tutti gli elementi richiesti dall’art. 148 c.p.c., poiché specie quando trattasi di atti relativi ad accertamenti di imposte per i quali la scadenza del termine è vicina, le eccezioni della parte potrebbero paralizzare l’azione della pubblica amministrazione, data  l’incertezza della giurisprudenza in materia. La notifica alla persona addetta alla casa è alternativa con quella della persona di famiglia. Ciò significa che la copia può essere consegnata indifferentemente all’una o all’altra;
  • a persona addetta all’ufficio o all’azienda : La norma non distingue tra le persone addette all’ufficio o all’azienda per cui è da presumersi che siano legittimati a ricevere le notificazioni tutti gli impiegati occupati nell’ufficio o nella azienda. A tutte le persone menzionate nei nn. 1), 2) e 3) l’atto può essere consegnato solo quando esse sono trovate nei luoghi indicati, casa, od abitazione, ufficio od azienda; fuori da questi luoghi il messo non può consegnare l’atto a nessuna di queste persone.

E’, quindi,  indispensabile che il messo – come, del resto,  prescrive l’articolo 148, comma 2 – indichi nella  relata, nei casi di notificazione a “luogo vincolato”, il luogo della consegna. La  mancata specificazione del luogo, sempre che la consegna sia effettuata nell’abitazione indicata dall’ufficio nell’atto stesso, non porta alla nullità della notificazione –conformemente ai principi esposti sopra per gli altri elementi della relata – quando essa sia stata eseguita nelle mani della moglie del destinatario dovendosi presumere , dati i vincoli di parentela, che la notificazione sia avvenuta nella casa di abitazione dello stesso;

  • al portiere o ad un vicino di casa : In mancanza delle persone sopra indicate- e cioè solo se le persone di famiglia addette alla casa, all’ufficio o all’azienda non sono rinvenute o si rifiutano di ricevere l’atto la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, o , quando anche il portiere manca, ad un vicino di casa che accetti di riceverla (art. 139 comma 3). Il portiere od il vicino di casa deve sottoscrivere l’originale (art. citato, comma 4) . La notificazione non può essere eseguita se il portiere od il vicino rifiutano di firmare oppure sono analfabeti. Tenuto conto dello scopo della disposizione – che è quello di impegnare la responsabilità del consegnatario, a maggior garanzia della notificazione- la sottoscrizione è da ritenersi, in questo caso, obbligatoria. Pertanto, la mancanza della firma non può essere sostituita dall’indicazione dei motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. La consegna al vicino di casa può essere effettuata soltanto se manchi il portiere. Se questi, invece, rifiuta di ricevere l’atto, il messo deve procedere senz’altro alla notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., cioè mediante deposito della copia nella casa comunale. Anche per la notificazione al portiere od al vicino è richiesta l’indicazione precisa della località, poiché la consegna può avvenire solo se le predette persone sono trovate nei luoghi indicati: casa od abitazione, ufficio od azienda. La copia non può essere consegnata ad un familiare del portiere. E’ superfluo aggiungere che anche in questi casi i consegnatari non devono essere minori di anni 14 o palesemente incapaci e che per ufficio o azienda si intendono, rispettivamente, l’ufficio di cui il destinatario dell’atto è il titolare e il luogo dove esercita la sua attività commerciale.

Ai sensi del 4 comma dell’art. 139, in caso di consegna dell’atto nelle mani del portiere o del vicino, il messo è tenuto a dare notizia della notificazione dell’atto al destinatario a mezzo di lettera raccomandata;

  • al capitano o a chi ne fa le veci: L’art. 139, comma 5, consente- sempre quando l’atto non possa essere consegnato in mani proprie e il destinatario viva abitualmente a bordo di una nave mercantile- la consegna dell’atto al capitano ( rectius: comandante: art. 292 codice della navigazione) o a chi ne fa le veci (ufficiale di coperta o nostromo: art. 293 codice della navigazione). Trattasi di una forma di notificazione facoltativa concorrente, per cui il messo può sempre notificare l’atto in assenza del destinatario alle persone indicate sopra, nell’ordine stabilito.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel Comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio ( art. 43 c.p.c.), osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti ( ultimo comma dell’art. 139)

3 ) IRREPERIBILITA’ O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA.

A )  Deposito dell’avviso nella casa comunale ( art. 140 c.p.c.)

L’art. 140 c.p.c., dispone: “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. precedente, l’ufficiale giudiziario ( il messo) deposita la copia nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’ abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.  

Quindi, se nel Comune esiste abitazione, ufficio o azienda del destinatario (e siano conosciuti) ma non sia stato possibile eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c. già esaminato per intero

 – il messo depositerà la copia nella casa del Comune, mediante consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci o all’impiegato delegato a ricevere tali atti, e affiggerà l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda. La notificazione si perfeziona, dopo il compimento delle due predette formalità (deposito della copia dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda del destinatario), con la spedizione a quest’ultimo di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia di detto deposito. Resta a tal fine irrilevante l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario,  ovvero l’allegazione dell’avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata.

            Per “porta dell’abitazione”, alla quale deve essere affisso l’avviso di deposito, va intesa nel senso letterale, cioè come l’uscio di accesso all’appartamento dove dimora il destinatario e non all’edificio in cui trovasi. E’ , quindi da considerarsi irregolare l’affissione al cancello esterno ove trovasi l’edificio nel quale, tra gli altri, è l’appartamento occupato dal destinatario.

            La stessa cosa vale, ovviamente, anche per il caso ( successivo e non alternativo ) di affissione alla porta dell’ufficio o dell’azienda.

            Come è già detto, la notificazione mediante deposito può essere eseguita in tre casi: per irreperibilità, incapacità palese o età inferiore a 14 anni, rifiuto delle persone alle quali l’atto dovrebbe essere consegnato. A differenza di quanto stabilito dall’art. 138 c.p.c. per le notificazioni in mani proprie viene riconosciuta la legittimità del rifiuto da parte di tutte le persone indicate nell’art. 139 a ricevere la copia dell’atto. Conclusione tutt’altro che pacifica, dal momento che solo per il vicino è ammessa esplicitamente la possibilità di rifiutare. Il messo farà bene ad avvertire gli interessati salvo il vicino, della inutilità del rifiuto e della conseguente notificazione mediante il deposito.

            Il messo dovrà, nella relazione di notificazione, sia nell’originale che nella copia, attestare l’avvenuto deposito della copia dell’atto nella casa comunale e dell’avvenuta affissione dell’avviso sulla porta dell’ abitazione, ufficio  o azienda oppure, secondo i casi, all’albo del Comune, indicando la data esatta degli adempimenti eseguiti. Egli dovrà, altresì, indicare succintamente il motivo od i motivi per i quali ha proceduto a tale forma di notificazione.  Così per esempio : “ per irreperibilità delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.” oppure “per irreperibilità dei familiari ( od anche, se del caso degli addetti alla casa, all’ufficio od azienda) e per rifiuto dei vicini ad accettare l’atto, in mancanza di portiere, ecc. Il messo indicherà, inoltre, il risultato delle eventuali ricerche anagrafiche compiute: per es.: “ dai registri anagrafici risulta tuttora residente all’indirizzo “.

            Va rilevato  che, qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, la notificazione stessa non può essere eseguita nella forma indicata dall’art. 140 c.p.c., e se eseguita in tale forma deve ritenersi nulla, considerato che tale forma di notifica richiede che sia nota la residenza del destinatario e che, nell’ambito del Comune di residenza, sia individuata la casa di abitazione o il luogo dell’ufficio o dell’azienda del destinatario. In tale situazione, infatti, la forma di notificazione da applicare è quella disciplinata dall’art. 143 c.p.c., sempre che si ignori il nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio dell’interessato e tale ignoranza non possa essere superata con le ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza, perché, in caso contrario, la notificazione va eseguita nel nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e, se ne ricorrono i presupposti dell’art. 140 successivo (Cass., Sez. Un: 6 dicembre 1978 n. 5783)

4 ) Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.)

Ai sensi del 1° comma dell’art. 141 c.p.c., “la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nella elezione”.

L’indicazione della persona è essenziale per la validità della elezione (Cass., 28 febbraio 1950, n, 480). Se è indicato soltanto l’ufficio, la consegna è fatta al capo dell’ufficio. Per il 3° comma dell’art. 141 citato “la consegna a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capoufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario “ l’eventuale rifiuto, quindi, di ricevere l’atto non impedisce la perfezione della notifica sempre che il messo ne dia atto nella relazione, come è prescritto dal predetto art. 138.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141 del c.p.c. :

  • per la morte del domiciliatario: il caso si riferisce alle ipotesi che il domiciliatario sia una persona indicata come tale es..: (tizio, caio) ovvero in relazione all’ufficio, e non a quella che la elezione sia presso l’ufficio identificato mercé l’indicazione della persona, come, ad esempio: conservatore dei registri immobiliari. Ciò significa che la morte del domiciliatario è motivo di esclusione, solo se la elezione non è fatta presso un ufficio, sia pure identificato per mezzo della persona, anche se  indicata in relazione ad un ufficio ( es.: Mevio, presidente della Soc. X);
  • per il trasferimento del domiciliatario fuori dalla sede indicata nell’elezione di domicilio:  secondo qualche autore il trasferimento deve intendersi verificato non quando si abbia il semplice mutamento di domicilio (ad es. : da via A a via B), ma quando il domiciliatario si sia trasferito fuori dal Comune ( di domicilio fiscale);
  • per cessazione dell’ufficio; se l’elezione è fatta presso un ufficio è evidente che, venuto meno questo, viene meno anche l’elezione di domicilio. Nell’ipotesi che la richiesta di notificazione sia effettuata presso il domiciliatario nei casi previsti sub. a) e b) essa è nulla. Quando l’atto non possa essere consegnato al domiciliatario, la notificazione si effettua nei modi consueti

5) Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

La fattispecie ricorre quando né in Italia né all’estero siano noti la residenza, la dimora e il domicilio (reale o eletto), né vi sia un procuratore cui sia stata riconosciuta la facoltà di stare a giudizio. Deve però trattarsi di una ignoranza non soggettiva del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, ma oggettiva e tale da non poter essere vinta con tutte le indagini possibili nel caso concreto e suggerite dalla comune diligenza.

  • In questo caso la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza, o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
  • Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. La notificazione si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

D ) tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.)

Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20. L’indicazione dell’ora dovrà essere inserita nella relazione di notificazione se la parte notificata lo richiede.

6. RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (art. 148 c.p.c.)

Chi esegue la notifica certifica la stessa mediante relazione datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure – in tutti i casi in cui non è stata possibile la consegna al destinatario – le ricerche fatte, anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

In altri termini, dalla relazione devono risultare in modo dettagliato e completo tutti gli adempimenti eseguiti dal messo.

Il messo non deve limitare le sue funzioni alla ricerca, nei luoghi indicati, dall’interessato o delle persone legittimate a ricevere la notificazione, ma deve attivamente collaborare, dando, nei casi di irreperibilità, tutte le informazioni raccolte sul conto del destinatario o dei destinatari dell’atto eseguendo le opportune ricerche specialmente presso l’anagrafe comunale.

La sottoscrizione, da parte del messo, è elemento essenziale della relazione.

La relazione del messo notificatore è atto pubblico e come tale, fa piena prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il messo – pubblico ufficiale – attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Per quanto riguarda la data, comunque, è da tener presente che, se l’incertezza di essa riguarda un errore materiale riconoscibile, la notifica è valida. Così la mancanza della indicazione del mese o dell’anno non comportano nullità se, dall’insieme dell’avviso si desumono circostanze tali che non lascino dubbi sull’epoca precisa della notifica.

Dopo avere ampiamente trattato della notifica degli atti secondo la disciplina del Codice di procedura civile si ribadisce il concetto che l’inosservanza delle formalità stabilite dalla legge o di una sola di esse può comportare l’annullabilità dell’atto con conseguente non luogo a procedere.

Ad esempio l’omesso adempimento di invio di nuova raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario  (Cass. Civ.Sez. II 4 aprile 2006 n. 7815)

7. L’IRREGOLARE NOTIFICA DEL VERBALE

può essere fatta valere anche in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale. (Cass. Civ., Sez. I 5 ottobre 2006 n. 21423).

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