Limiti della Giustizia Telematica nel nuovo processo penale
Di Mario Pavone **
Il passaggio definitivo al processo penale telematico è stato rinviato di un altro anno al 1 Gennaio 2026.
La notizia è stata salutata positivamente dagli Avvocati, che potranno avvalersi, a pieno regime, di uno strumento ritenuto efficiente da alcuni esponenti della Classe Forense ma non da tutti.
Il Decreto Ministeriale attua l’art. 6 bis del d.lgs. 150/22, che la Legge 134/21 ha delegato al Governo ai fini della realizzazione di un apposito portale telematico per la ricezione degli atti..
In base alla norma viene istituito un ampio numero di atti che diventano esclusivamente online e cche vanno dalla nomina del difensore di fiducia alla costituzione di parte civile, dalla procura speciale alla nomina del consulente tecnico di parte, per arrivare alla querela (con rinuncia e remissione), richiesta di restituzione delle cose sequestrate, domanda di riparazione per ingiusta detenzione ,istanza di ammissione al gratuito patrocinio e istanza di liquida zio ne dell’onorario.
Il deposito degli atti si considera eseguito quando viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore per i sistemi informatici automatizzat i
La produzione viene considerata tempestiva quando entro le ore 24 del giorno di scadenza risulta eseguito.
Si tratta ,in definitiva, di un’innovazione all’interno della quale assisteremo ad una sorta differimento selettivo ,che terrà conto della diversa tipologia di atti che sarà possibile depositare attraverso l’infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia, denominata “App”(Applicativo per il processo penale telematico).
In effetti, il processo penale telematico, con l’adozione ,in via esclusiva, di “App”, sarebbe dovuto entrare in vigore dal primo gennaio di quest’anno ma è andata incontro, per la complessità della infrastruttura, ad alcuni rinvii ed il Ministero della Giustizia, accogliendo le richieste avanzate dalla Classe Forense, aveva già posticipato la sua applicazione al primo gennaio 2025.
Tuttavia, negli ultimi tempi, non sono mancati intoppi che hanno ostacolato il regolare funzionamento dell’infrastruttura informatica ministeriale.
Di qui è scaturito un ulteriore, quanto necessario ,rinvio di un altro anno, ossia al primo gennaio 2026, del passaggio obbligatorio dei depositi tramite “App”.
Nel frattempo, per la stragrande maggioranza degli atti riguardanti i procedi menti penali è rimasto in vigore il c.d. “doppio binario”, vale a dire la possibilità di utilizzare, in alternativa al nuovo sistema, i depositi analogici mediante la posta elettronica certificata o il deposito cartaceo mentre, dall’inizio di questo ’anno è comunque divenuto obbligatorio l’uso di “App” per i soli atti relativi alle archiviazioni sia le richieste delle Procure,sia le decisioni dei Gip.
Inoltre, dal primo gennaio 2025,è previsto l’utilizzo del sistema di “App” non solo per gli atti relativi alle archiviazioni, come avviene già dal primo gennaio 2024,ma anche per i riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato, abbrevia to condizionato) e per il deposito delle sentenze.
Infine, dal 31 marzo 2025 sarà obbligatorio e senza alternative analogiche, l’uso di “App” anche per le iscrizioni nel registro degli indagati e per i processi per direttissima mentre per gli altri atti, relativi a tutte le parti del procedi mento penale, potranno essere adottati e depositati anche in modalità analogica fino al 31 dicembre 2025.
Il primo gennaio 2026 segnerà,quindi,l’entrata in vigore definitiva del penale telematico con le alternative analogiche che andranno definitivamente in soffitta.
La decisione sul differimento é stata assunta dal Ministero «per contemperare due esigenze: da una parte, il rispetto degli impegni presi nell’ambito del Pnrr, impegni tra i quali c’è appunto il passaggio al penale telematico, e, dall’altra, la necessità di non stressare i magistrati e gli avvocaticon l’imposizione di soluzioni tecnologiche che l’infrastruttura tecnologica non è ancora in grado di garantire al meglio, o che vede comunque gli operatori, i magistrati innanzitutto, ancora non abbastanza sicuro”(v. Grimolizzi, Processo telematico, switch off rinviato di un altro anno,Il Dubbio 26/11/2024)-
Secondo l’Unione delle Camere Penali la decisione è valsa a garantire “tutte le attuali modalità di deposito degli atti” fino al 31 dicembre 2025 è dovuta ad una necessità di “dare attuazione alla riforma con la giusta prudenza e gradualità al fine di verificare l’effettiva e sperimentata efficienza dei sistemi, il cui utilizzo richiede adeguata metabolizzazione da parte di tutti gli operatori.”.
Infatti, le tempistiche fino alla data prevista saranno necessarie a formare gli operatori da adibire all’utilizzo dei nuovi strumenti informatici, attenendosi comunque, secondo le parole del Ministro, ai tempi indicati nel PNRR.
Occorre una breve disamina delle Riforme ritenute necessarie ad accelerare il corso dei procedimenti penali per verificare la efficacia di tali strumenti.
I limiti della Giustizia Telematica
La Riforma del Codice di Rito del 1989 segnò un passaggio epocale del Processo che divenne, da quello fino allora in uso nelle Aule di Giustizia, a quello che avrebbe dovuto velocizzare i tempi della Giustizia con la introduzione della c.d. “Cross Examination”,importata in Italia dagli Stati Uniti, che impegna va le Parti processuali(Avvocati dell’imputato e della parte civile ed il PM)ad un sereno confronto alla ricerca della verità processuale e sostanziale dinanzi ad un Giudice terzo,arbitro della decisione.
Tuttavia ,negli anni successivi alla Riforma agognata, l’applicazione del nuovo Rito spense ogni speranza della Classe Forense dii ottenere una Giustizia effettiva ed una decisione in tempi ristretti che consentisse all’imputato ma ancor più alle Vittime del Reato di vedere riconosciuta, al primo, la propria innocenza e,all’altra, le proprie ragioni lese ed una equa riparazione per i danni sofferti.
Fu quindi necessaria nel 1999,la Riforma dell’art 111 della Carta Costituzionale fu salutata dagli Avvocati come l’avvio di un “Giusto Processo”, in linea con i dettami europei.
Tuttavia,ancora una volta,la Classe Forense si rese conto che anche tali speran ze rimanevano deluse dalla ferma opposizione dei Magistrati alla introduzione c.d.”separazione delle carriere” tra Giudici e Pubblici Ministeri che,sin da allora,era ritenuta la soluzione di una situazione divenuta insostenibile per l’allungarsi dei tempi del giudizio,specie per i reati più gravi,che non hanno mai avuto una corsia preferenziale,neppure ricorrendo ad una depenalizzazione di alcune fattispecie minori non meritevoli di un processo.
Tale situazione,a parere di alcuni autorevoli commentatori,non è migliorata con la introduzione della Riforma Cartabia del 2022,ma,secondo la Dottrina prevalente, viene ritenuta, anch’essa,inefficace per la lentezza della Giustizia stante la mancanza di Magistrati e di Cancellieri,questi ultimi il vero motore di ogni Tribunale,,a causa della mancanza di assunzioni negli anni, fatta eccezio ne per i nuovi addetti del c.d.“Ufficio del Processo” che avrebbero il compito di coadiuvare Magistrati e P.M.nella tenuta dei fascicoli, senza una adeguata preparazione di base.
Anche per questo,la crisi del Sistema Giudiziario si è fatta pesante anche di fronte alle innovazioni introdotte con il nuovo Rito di cui, alcune, mal gradite dalla stessa Classe Forense a causa del continuo svilimento del ruolo degli Avvocati che finisce con l’indebolire i diritti di tutti, come ormai si afferma da più parti.
Inoltre,si parla negli ultimi mesi di crisi dell’Avvocatura di fronte alle nuove sfide dettate dall’avvento della Giustizia Telematica che costringe molti profes sionisti del Diritto a lasciare la professione verso attività più redditizie e meno afflittive e saranno molte le occupazioni che,nel giro di qualche anno, addirit tura non esisteranno più anche se non manca chi sostiene che l’Avvocatura non è destinata a scomparire almeno fino a quando esisteranno i Tribunali
In questa incresciosa situazione,quello che non è più tollerabile è,invece,la crisi della funzione dell’Avvocato,costituzionalmente protetta come Diritto alla Dife sa ed il suo ruolo che appaiono sempre più residuali nell’ambito del proces so,proprio a causa della spersonalizzazione dei ruoli e delle funzioni operata con una insensata introduzione della Telematica nelle Aule di Giustizia che, come appare dalle prime applicazioni,è destinata ad aggiungere altri problemi alla Giustizia e non ad accelerarla.
Ne son riprova i rinvii operati dal Ministero nell’avvio della innovazione che ha determinato nuove incertezze sullo svolgimento dei processi e sulla loro durata.
Invero,l’avvento dei Computer,al posto delle obsolete macchine da scrivere,e lo sviluppo di Internet e della circolazione del sapere.ha aperto negli anni ’80 un nuovo orizzonte per l’esercizio dell’attività forense ma,per altri versi,ha reso inutile la consultazione delle Riviste Giuridiche cartacee per l’aggiornamento professionale degki addetti ai lavori.
Nessuno avrebbe immaginato come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardina re i fondamenti di una professione fondata,da sempre,sui rapporti umani con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti.
- Come cambia la professione forense
Viene da chiedersi allora:può esistere un processo senza Avvocato che difende il proprio assistito dinanzi ad un Giudice??
E ancora..Nella indagine preliminare è divenuto superfluo spiegare de visu, prima al PM e poi al Giudicante le ragioni difensive,chiedere mezzi di prova a discarico mai presi in considerazione o emersi successivamente ma che sono utili ad evitare il processo nell’ambio di un necessario confronto per la ricerca delle verità??
La gestione telematica del procedimento penale e civile é stata generata dalla emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 negli Uffici Giudiziari ed al conse guente obbligo del deposito telematico degli atti e documenti via PEC,a cui si è aggiunta la trattazione telematica dell’udienza,ossia lo svolgimento della stessa,appunto,mediante l’inoltro telematico di note scritte a cui ha fatto segui o una decsione impersonale senza alcuna discussione in Aula..
Un siffatto sistema,divenuto istituzionale per effetto della Riforma Cartabia nel nome della accelerazione dei processi pendenti e ritardati dalla Pandemia,ha sensibilmente ridotto,fino quasi ad eliminare del tutto,qualsiasi spazio di confronto diretto sia tra le parti che tra queste e il Giudice.
Il principio del contraddittorio,pacificamente riconosciuto dal Giusto Processo ai sensi dell’innovato art.111 della Cost.,è stato ritenuto superflluo proprio in relazione al momento più significativo del processo, ossia all’udienza.
La trattazione non cartolare,infatti,fa sì che ciascuna parte formuli le proprie istan ze e deduzioni al buio,ossia senza conoscere il contenuto delle note avversarie e,pertanto,senza poter replicarvi,così introducendo un sistema che potremmo definire di contraddittorio claudicante sulle tematiche più rilevanti da trattare Ma vi è di più.
Con un provvedimento altrettanto discusso,il contenuto degli scritti difensivi da sottoporre al Magistrato è stato ridotto ad un mero calcolo di righe di scrittu ra,senza guardare al contenuto,che limitano,in tutta evidenza,la possibilità di citare fatti,osservazioni,norme di diritto e sentenze da cui dipende spesso la decisione da adottare.
La mancanza di una udienza in presenza delle parti ha anche ridotto le possi bilità di una definizione bonaria della lite e lo sforzo conciliativo del Giudice, che,ovviamente,non può prescindere da essa.
Se pure si possa ipotizzare nel Processo Civile un’acquisizione telematica degli atti processuali,non appare neppure pensabile che l’Avvocato Penalista possa assumere la Difesa di un imputato o di una Vittima in via Telematica,senza che venga violato quel principio di “oralità”che ispirò il Legislatore del 1989 proprio a sostegno dell’accelerazione dei processi.
Tanto meno è percorribile l’introduzione,in esecuzione della Riforma Cartabia , dei limiti dimensionali degli atti giudiziari quando è in gioco la libertà o il ristoro dei danni di una delle parti in causa sebbene la stessa regola dovrebbe valere anche per il P.M. che,spesso, si dilunga sulle ragioni del rinvio a giudizio dell’im putato senza alcun contraddittorio del difensore.
Non a caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,con la nota sentenza del 28.10.2021,ha lamentato l’eccessivo formalismo dei Giudici della stessa Corte di Cassazione,che attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.
Appare, del resto, evidente il paradosso di un sistema in cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente (ossia contenere la chiara indicazione ed esaustiva esplicazione degli elementi necessari a deciderlo) ma, allo stesso tempo, rischi di essere dichiarato inammissibile perché troppo lungo e prolisso.
Quello che assume rilievo decisivo è come e dove notificare a mezzo pec, come attestare quel che si è notificato, come depositare quello che si è fatto ed attestato.
In un sistema in cui sono oramai queste le cose da cui usualmente dipenda l’esito di un giudizio,non c’è da sorprendersi se lo spazio per il confronto dialettico,per il contraddittorio e, dunque, per il ruolo degli Avvocati vada riducendosi sensibilmente in danno delle ragioni da difendere ma in nome della celerità del processo.
La prospettiva che ci attende,potrebbe divenire quella di ridurre la Classe Forense al rango di ausiliario impiegatizio del sistema giudiziario, forse a supporto del nuovo c.d. Ufficio del Processo,istituito in ossequio alle esigenze della produttività degli Uffici calata per le carenze o insufficienza di personale, ma di cui si registra,comunque,un imminente fallimento per inesperienza degli addetti.
Il problema vero non è che in questo modo il lavoro degli avvocati divenga meno affascinante,se privo del confronto in Aula ma il vero problema è che la principale funzione degli Avvocati, che è la tutela dei diritti individuali,non pos sono essere affidati ad un Computer!!
Ed è questa la vera ragione per la quale lo svilimento della funzione degli Avvocati non può che indebolire questa tutela,così divenendo allora un problema che riguarda tutti e non solo gli Avvocati.
La storia del liberalismo giuridico,ossia dall’idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura e che pertanto nessuna Autorità può mette re in discussione, è anche la Storia di un’Avvocatura forte e consapevole del proprio ruolo nella Società e nelle Istituzioni.
Non a caso, l’art. 1 del Codice Deontologico Forense sancisce che “l’Avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita”.
Merita,ancora,di essere segnalato che si sta assistendo ad un confuso dibattito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle Aule di Giustizia
- L’Intelligenza artificiale nelle Aule di Giustizia
Invero,dopo l’adozione da parte del Consiglio e Parlamento europeo del c.d. AI Act,che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, ci si chiede con sempre maggior vigore se i sistemi informatici che utilizzano questa tecnologia avranno un impatto importante anche sul fronte giurisdizionale.
Alcuni commentatori sostengono che per l’utilizzo della Intelligenza artificiale (IA) nelle decisoni giudiziarie è necessario guardare avanti(v Santosuosso,su Altalex del 27 Novembre 2024).
Secondo tale opinione,il Regolamento europeo (AI Act,2024) costituirebbe un’otti ma opportunità per il processo decisionale dei giudici, penali o civili, e operando aperture assai significative.
Com’è noto il Regolamento adotta un approccio basato sul rischio e, coerente mente, dedica l’art. 6, paragrafo 2, alle Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio.
In realtà, questo articolo contiene solo il rinvio a un Allegato III, dove si trova l’elencazione di alcuni contesti che rendono rischiosi gli utilizzi di sistemi di IA. Al Comma 8 dell’Allegato si trovano esplicitamente indicati «i sistemi di IA destinati a essere usati da un’Autorità Giudiziaria o per suo conto per assisterla nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».
Tuttavia, lo stesso articolo 6 prevede (al paragrafo 3) una limitazione all’applic azione dell’Allegato III poiché «In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all’allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute,la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale».
Appare quindi opportuno, […] classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’Autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti [enfasi aggiunta].
Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti.
L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo poiché il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana.
In conclusione, pur con tutte le cautele del caso, si delinea una figura di giudice secondo il Regolamento (AI Act), che possiamo immaginare contornato di tecnologie avanzate.
Secondo una opposta opinione (v.Bichi articolo citato su Altalex) l’applicazione dell’intelligenza artificiale(IA)per la gestione delle controversie e l’elaborazione delle sentenze è vista con favore da coloro che reputano le nuove tecnologie un fattore per una maggiore efficienza della Giustizia,poiché esse hanno la capacità di impostare, gestire, risolvere problemi giuridici attraverso una computazione algoritmica.
Si va dai programmi per l’aiuto al professionista nella redazione degli atti sino ai sistemi di decisione giudiziale,in sostituzione del Giudice-persona, ed in tale ambito deve farsi una distinzione tra sistemi di IA debole-media e forte, seguendo la terminologia usata nella Carta etica sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente che risale al 3(12/1918 .
Nel primo ambito possono annoverarsi, ad esempio, i sistemi di predisposizione automatica di atti, oramai largamente utilizzati negli studi professionali, per l’analisi di testi giuridici e per la predisposizione di documenti di contenuto ricorrente e ripetitivo.
Vi sono poi programmi chatbot destinati a utenti non professionali per redigere atti giuridici semplici (es. opposizioni a sanzioni amministrative)e sono sistemi che possono avere un significativo sviluppo, ad esempio, per molte procedure di c.d.volontaria giurisdizione, attivabili direttamente dal cittadino senza l’ausilio di un difensore e che spesso si risolvono nella mera richiesta di autorizzazioni e certificazioni de plano.
Quello che assume rilevanza critica è l’applicazione dell’IA forte nel campo della Giustizia in una prospettiva tendente a realizzare l’automazione delle decisioni giudiziali, non più derivanti dalla pronuncia del Giudice maturata in un ambito soggettivo di valutazione e interpretazione delle leggi ma espressione di un sistema digitale autonomo di risoluzione.
Sono sistemi di IA presentati come strumenti che permettono di prevedere, con immediatezza e un maggior grado di certezza rispetto alla valutazione “artigianale” del giurista-uomo, l’esito di un eventuale giudizio(!!) e che,quindi, consentono una valutazione e una decisione dell’esito del contenzioso legale, sulla base della conoscenza di dati costituiti dai precedenti legislativi e giurisprudenziali,da collegare alle informazioni del caso specifico.
Sebbene in alcune situazioni sono indubbi i vantaggi offerti dall’uso dell’IA come per la gestione di vastissime banche dati, la reperibilità più agevole dei precedenti giurisprudenziali e delle discipline normative nazionali e interna zio nali,il conseguente indiretto contributo al recupero di prevedibilità e uniformità nelle pronunzie giurisprudenziali, e, quindi, anche la facilitazione di procedure di mediazione e conciliazione,nello stesso tempo,risultano gravi i pericoli di un siffattto sistema a cui occorre di porre dei limiti per comprendere come l’IA non possa estendersi secondo le sue potenzialità tecnologiche, in maniera incontrol lata,alla Giurisdizione come l’abbiamo conoscuta sino ad oggi, con tutti i suoi limiti ed i suoi difetti na fatta di Uomini e non di macchine..
Il tema più generale problematico è se l’uso di un sistema di IA possa giungere a sostituire il giudice nella decisione ovvero, comunque, pur formalmente solo affiancandolo, possa portare ad un’automazione delle decisioni.
Di fronte a questa prospettiva vi sono interventi che si sono proposti di cautelare e limitare il ricorso ad una sostituzione giudice-machina.
Il Regolamento europeo (AI Act 2024) iscrive l’uso dell’IA nei servizi riguar danti la Giustizia nel livello massimo di pericolosità, anche se sembra arren dersi alla pervasività della attuale tecnologica in tutti i campi dell’agire umano, subendo la prospettiva culturale prevalente, secondo la quale gli algoritmi dell’IA giungono ad analisi più accurate e affidabili rispetto a quelle solamente umane.
In tale direzione un maggior rilievo etico riveste la Risoluzione del Parlamento europeo 20 gennaio 2021 che indica espressamente la necessità del rispetto della riservatezza, il divieto di un giudizio esclusivamente affidato ad un robot dovendosi comunque mantenere “un controllo umano sulla decisione finale” in quanto l’IA “non può sostituire il coinvolgimento di esseri umani nella pronuncia delle sentenze o nell’adozione delle decisioni”.
- Conclusioni
Pertanto,anche alla luce di questo controverso contesto,non possono essere messi in discussione i principi fondamentali del processo e,primo fra tutti,il diritto di difesa delleParti.
Occorre quindi trovare il modo di ostacolare questo maldestro tentativo di ridurre il processo a mera sequenza di trasmissioni telematiche,magari con l’obiettivo finale di sostituirci con un algoritmo,laddove l’essenza della la funzio ne attribuita alla Classe Forense,in fondo,è semplicemente quella di uomini che difendono altri uomini.
E non basta indossare la toga, non basta palare di libertà, indipendenza se gli Avvocati non siano nella coscienza liberi,indipendenti nell’esercizio della professione, come dispone l’art. 10”Dovere do indipendenza” del Codice deontologico forense in base al quaale “Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.
Merita, in proposito,di essere ricordato quanto affermava Giovanni Leone, secondo il quale “Gli Avvocati concorrono all’accertamento della verità ed alla attuazione della Giustizia”e il simbolo dell’Avvocatura,per Carnelutti,ossia che “la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l’ordine sociale stesso che ha fornito l’investitura(,,,)Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell’ordine che sia dato immaginare”.
E’ bello ricordare quanto ha detto ai Giovani Colleghi l’Avv Franzo Grande Stevens il 16 Novembre 2024 in occasione della premiazione per i 70 anni di onorata professione(v-in calce) che ha affermato“ No scieglere questa pro- ofessione se non bruci di curiosità intellettuale…Non sceglierla se non vorrai prodigarti per gli altri perché,come affermava Calamandrei, gli Avvocati vogliono lavorare disperatamente sino all’ultimo respiro per servire gli altri,per aprire la strada agli altri e arrivano alla morte senza aver potuto fare quello che li riguarda personalmente e che per tutta la vita hanno dovuto rimandare al domani… “.
Secondo il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Portale “consente agli avvocati di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa”.
E’ evidente che questa dichiarazione è destinata a separare ancora più il difen sore dalle Aule di Giustizia e svilire,ancora una vota,il suo ruolo acanto al suo assistito.
Meglio sarebbe stato disporre il c.d. doppio binario accanto alla innovazione del deposito telematico.
Per fortuna, il Ministro in carica, sempre attento alle doglianze dell’Avvocatura, ha differito ancora l’entrata in vigore delle disposizioni in materia sostituendole con una sperimentazione che lascia intravedere un ripensamento della materia ed il ritorno ad una “Cross Examination“in Aula che rende più fiduciosa la Classe Forense sul proprio avvenire presente e futuro.
Novembre 2024
** Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia,Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane