Giustizia Telematica e ruolo del difensore nel nuovo processo Di Mario Pavone **
- Dalla Riforma del 1989 a quella Cartabia
L’avvento nel 1989 della Riforma del Codice di Rito segnò un passaggio epocale del Processo che divenne, da quello fino allora esercitato nelle Aule di Giustizia, a quello che avrebbe dovuto velocizzare i tempi della Giustizia con la introduzione della c.d. “Cross Examination”, importata in Italia ma di origine statunitense, che impegnava le Parti (Avvocati e PM) ad un sereno confronto alla ricerca della verità processuale e sostanziale dinanzi ad un Giudice terzo, arbitro della decisione.
L’esperienza di applicazione di un siffatto Rito ha spento negli anni successivi ogni speranza di ottenere quella Giustizia Retributiva, conseguente ad una decisione ottenuta in tempi ristretti, che consentisse all’imputato ma ancor più alle Vittime del Reato di vedere riconosciuta, al primo, la propria innocenza e, all’altra, le proprie ragioni lese ed una riparazione per i danni sofferti.
La introduzione nel 1999 della Riforma dell’art 111 della Carta Costituzionale fu salutata come l’avvio di un Giusto Processo, in linea con i dettami europei.
Ben presto la Classe Forense si rese conto che anche tali speranze rimanevano lettera morta stante la ferma opposizione dei Magistrati alla introduzione della c.d. ”separazione delle carriere”che, sin da allora, è apparsa come la panacea di una situazione divenuta insostenibile per l’allungarsi dei tempi del giudizio anche per reati gravi, che non hanno mai avuto una corsia preferenziale, come pure ricorrendo ad una depenalizzazione di alcune fattispecie minori non meritevoli di un processo.
La situazione, a parere di alcuni autorevoli commentatori, non è destinata a migliorare con la introduzione della ennesima Riforma del 2022 che appare essere solo un palliativo rispetto alla vera ragione della lentezza della Giustizia che è costituita dalla mancanza di Magistrati e di Cancellieri, questi ultimi il vero motore di ogni Tribunale che si rispetti, stante la mancanza di assunzioni negli anni.
Tuttavia, per varie ragioni legate a nuovi reati individuati e penalizzati dal Legislatore,la crisi del Sistema Giudiziario si è fatta pesante anche di fronte alle innovazioni introdotte con il nuovo Rito di cui, alcune, mal gradite dalla stessa Classe Forense a causa del continuo svilimento del ruolo degli Avvocati che finisce con l’indebolire i diritti di tutti, come ormai si afferma da più parti.
Merita, in proposito, di essere ricordato quanto affermava Giovanni Leone, prima grande Avvocato processualista e successivamente chiamato a ricoprire la carica di Presidente di una Repubblica sconvolta da uno scandalo di incerta origine che lo costrinse alle dimissioni.
Secondo l’Illustre Giurista “Gli Avvocati concorrono all’accertamento della verità ed alla attuazione della Giustizia” e, si ritiene, che senza di loro la Giustizia perderebbe un elemento fondamentale.
Vale la pena di ricordare anche le parole del Carnelutti quando afferma che “….la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l’ordine sociale stesso che ha fornito l’investitura.
Ma il costume giudiziario non è riservato ai soli rappresentanti dell’Autorità, bensì anche agli Avvocati, che difendono interessi privati, Pubblici Ministeri, Giudici e Presidenti e Cancellieri che indossano tutti una toga molto simile. […]
Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell’ordine che sia dato immaginare. […]”
Potrebbe apparire una cosa antistorica e non a passo con i tempi che sono mutati ma non è così.
Si parla di crisi dell’Avvocatura di fronte alle nuove sfide dettate dall’avvento della Giustizia Telematica che costringe molti professionisti del Diritto a lasciare la professione verso attività più redditizie e meno afflittive.
E’ stato anche affermato che appare normale che determinate professioni, oggi rendano di meno, o di più, che in passato.
Viviamo in un tempo in cui il Mondo corre sempre più velocemente e saranno molte le occupazioni che nel giro di qualche anno addirittura non esisteranno più.
Ma l’Avvocatura non è destinata a scomparire almeno fino a quando esisteranno i Tribunali
Quello che non è più tollerabile è, invece, la crisi della funzione dell’avvocato, costituzio nalmente protetta come Diritto alla Difesa, ed il suo ruolo che appaiono sempre più residuali nell’ambito del processo, proprio alla luce della spersonalizzazione operata con una insensata introduzione della Telematica nelle Aule di Giustizia.
Invero, l’avvento dei Computer, al posto delle obsolete macchine da scrivere, e lo sviluppo di Internet e della circolazione del sapere ha aperto negli anni ’80 un nuovo orizzonte per l’esercizio dell’attività ma, per altri versi, ha reso inutile la consultazione delle Riviste Giuridiche cartacee per l’aggiornamento professionale.
Nessuno avrebbe immaginato, allora, come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardinare i fondamenti di una professione fondata, da sempre, sui rapporti umani con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti.
Viene da chiedersi allora: può esistere un processo senza Avvocato che difende il proprio assistito dinanzi ad un Giudice?? E nella indagine preliminare è divenuto superfluo spiegare de visu al PM le ragioni difensive e chiedere mezzi di prova a discarico mai presi in considerazione o emersi successivamente ma che son utili ad evitare il processo ??
Tale situazione può farsi semplicemente risalire alla emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 begli Uffici Giudiziari ed al conseguente obbligo del deposito telematico degli atti e documenti, a cui si è aggiunta la trattazione telematica dell’udienza, ossia lo svolgimento della stessa, appunto, mediante l’inoltro telematico di note scritte.
Un siffatto sistema, istituzionalizzato per effetto della riforma Cartabia nel nome della accelerazione dei Processi, ha sensibilmente ridotto, fino quasi ad eliminare del tutto, qualsiasi spazio di confronto diretto sia tra le parti che tra queste e il giudice.
Non solo. Il principio del contraddittorio, a cui viene pacificamente accordato rilievo costituzionale, è stato ritenuto superfluo proprio in ordine al momento più significativo del processo, ossia all’udienza.
La trattazione cartolare, infatti, fa sì che ciascuna parte formuli le proprie istanze e deduzioni al buio, ossia non conoscendo il contenuto delle note avversarie, e, pertanto, senza poter replicarvi, in modo tale che appare delinearsi un sistema che potremmo definire di contraddittorio claudicante sulle tematiche più rilevanti da trattare .
Ma vi è di più..
E’ stato ridotto il contenuto degli atti da sottoporre al Magistrato ad un mero calcolo di righe di scrittura, senza guardare al contenuto, che limitano, in tutta evidenza, la possibilità di citare fatti, osservazioni, norme di diritto e sentenze da cui dipende spesso la decisione.
Continuando a procedere in questa direzione la difesa diviene monca e priva di strumenti rilevanti per la decisione del Giudice.
La stessa cosa vale anche nel senso di ridurre le possibilità di definizione bonaria e depotenziare lo sforzo conciliativo del Giudice, che, ovviamente, non può prescindere da un contatto diretto con le parti e spendere i suoi buoni uffici per una conciliazione della lite.
Per quel che interessa in questa sede, inoltre, è indubbio che la riduzione di spazi di confronto dialettico con l’avversario ed il Giudice comportino uno svilimento del ruolo dell’avvocato, così come l’abbiamo conosciuto sino ad oggi..
Se pure fosse possibile ipotizzare nel Processo Civile un’acquisizione telematica degli atti processuali, non appare neppure pensabile che l’Avvocato Penalista possa assumere la Difesa di un imputato o di una Vittima in via Telematica, senza che venga violato quel principio di “oralità” che ispirò il Legislatore del 1989 proprio a sostegno dell’accelera zione dei processi.
Tanto meno è percorribile l’introduzione, in esecuzione della Riforma Cartabia , dei limiti dimensionali degli atti giudiziari quando è in gioco la libertà o il ristoro dei danni di una delle parti in causa..
La stessa regola dovrebbe valere anche per il P.M. che, spesso, si dilunga sulle ragioni del rinvio a giudizio senza alcun contraddittorio delle ragioni del difensore in quella fase.
L’art. 46 delle disposizioni attuative al Codice di Rito Civile prevede inoltre che il Ministro della Giustizia definisca con decreto “gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo”.
Il che lascia intravedere un futuro non troppo lontano in cui basterà compilare dei moduli forniti dal Ministero, stando attenti a fare entrare tutte le parole negli appositi spazi a tal fine concessi, il tutto nell’ambito di un processo attento sempre di più alla forma e sempre di meno alla sostanza.
È sotto gli occhi di tutti l’aumento di cause di inammissibilità o improcedibilità, molto spesso anche di creazione giurisprudenziale al fine di utilizzarle come scorciatoie per i Giudici per evitare la fatica di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla sua attenzione..
Il Giudice è sempre di meno giudice del fatto e sempre di più controllore del procedi mento seguito dalle parti..e degli errori d’impostazione.
Non è un caso che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la nota sentenza del 28.10.2021, abbia lamentato l’eccessivo formalismo dei Giudici della stessa Corte di Cassazione, che attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.
Appare, del resto, di immediata percezione il paradosso di un sistema in cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente (ossia contenere la chiara indicazione ed esaustiva esplicazione degli elementi necessari a deciderlo) ma, allo stesso tempo, rischi di essere dichiarato inammissibile perché troppo lungo e prolisso.
Quello che assume rilievo decisivo è come e dove notificare a mezzo pec, come attestare quel che si è notificato, come depositare quello che si è fatto ed attestato.
In un sistema in cui sono oramai queste le cose da cui usualmente dipenda l’esito di un giudizio, non c’è da sorprendersi se lo spazio per il confronto dialettico, per il contraddittorio e, dunque, per il ruolo degli Avvocati vada riducendosi sensibilmente in danno delle ragioni da difendere ma in nome della celerità del processo. .
La prospettiva che ci attende, potrebbe divenire quella di ridurre la Classe Forense al rango di ausiliario impiegatizio del sistema giudiziario, forse a supporto del nuovo c.d. Ufficio del Processo, istituito in ossequio alle esigenze della produttività degli Uffici, calata per le carenze o insufficienza di personale, ma di cui si registra, comunque, un imminente fallimento per inesperienza degli addetti..
Il problema vero non è che in questo modo il lavoro degli avvocati divenga meno affascinante, se privo del confronto in Aula.
Il problema è che la principale funzione degli Avvocati è la tutela dei diritti individuali che non possono essere affidati ad un Computer!! .
Ed è questa la vera ragione per la quale lo svilimento della funzione degli Avvocati non può che indebolire questa tutela, così divenendo allora un problema che riguarda tutti, non solo gli Avvocati.
La storia del liberalismo giuridico, ossia dall’idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura e che pertanto nessuna autorità può mettere in discussione, è anche la storia di un’Avvocatura forte e consapevole del proprio ruolo nella Società e nelle Istituzioni.
Non a caso, l’art. 1 del Codice Deontologico Forense sancisce che “l’Avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita”.
E non può essere oggetto di discussione la tenuta di principi fondamentali quali , primo fra tutti,il diritto di difesa.
Occorre quindi trovare il modo di ostacolare questo maldestro tentativo di ridurre il processo a mera sequenza di passaggi procedimentali,magari con l’obiettivo finale di sostituirci con un algoritmo, laddove l’essenza della la funzione attribuita alla Classe Forense in fondo è semplicemente quella di uomini che difendono altri uomini.
Noi Avvocati dobbiamo sempre indossare la toga consci di non essere assoggettati ad un obbligo, ma di essere ammessi ad un onore e ad un privilegio; onore e privilegio fonti di grandi responsabilità.
La toga è, infatti, l’emblema esteriore dell’altissima funzione sociale, intellettuale e morale dell’avvocato; è, altresì, la veste che contraddistingue il ruolo importantissimo della difesa nella dialettica del processo; è, insomma, il punto di riferimento del cittadino che in essa ripone fiducia ogniqualvolta veda violati i propri diritti, et nel pubblico et nel privato.
La toga non è una semplice veste per identificare chi svolge, la professione di avvocato, ma è qualcosa di più, in quanto racchiude in sé diversi significati.
Toga significa professionalità; Toga significa ricerca di Giustizia e Verità; Toga significa buon senso ed umiltà; Toga significa rispetto; Toga significa equilibrio; Toga significa essere non apparire…
Non basta indossare la toga, non basta sproloquiare di libertà, indipendenza… se dentro di Noi Avvocati non siamo nella nostra coscienza liberi, indipendenti nell’esercizio della professione, come dispone l’art. 10 del Codice deontologico forense “Dovere di indipendenza”:
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.
Come scriveva sagggiamente Hobbes“Se non vi fossero i Giudici e Le Leggi (e,aggiungo,gli Avvocati) gli Uomini si sbranerebbero per le strade come le bestie.”
Per fortuna, il Ministro in carica, sempre attento alle doglianze dell’Avvocatura, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni in materia sostituendole con una sperimentazione che lascia intravedere un ripensamento della materia ed il ritorno ad una “Cross Examination “che rende più fiduciosa la Classe Forense sul proprio avvenire.
Si puà pensare in proposito che una tale decisione sia anche dovuta alla circo stanza che il Covid ,da qualche tempo, ha abbandonato le stanze degli Uffici Giudiziari insalutato Ospite.. o almeno lo speriamo..
Ottobre 2024
** Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia,Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane.