Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”
Pillola 5 di 12
Argomenti di oggi
NORME DI COMPORTAMENTO
- Annullamento dei verbali per velocità (Art. 141 C.d.s.)
- Velocità pericolosa
- Limiti di velocità – accertamento con autovelox e tele laser
1. Motivi che possono portare all’annullamento dei verbali per velocità (art. 141) e limiti di velocità (art. 142)
Premesso che la violazione dell’art. 141 del Codice della strada costituisce una “norma in bianco” che consente agli agenti di cui all’art. 12, di contestare con una certa frequenza la violazione de qua, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. Occorre che il verbalizzante specifichi sempre la motivazione in relazione alle indicazioni imposte dalla norma.
E’ appena il caso di dire che occorre individuare il comportamento che nella situazione specifica ha consentito all’agente l’intervento.
Caso n. 1 – indicazione generica della velocità
E’ annullabile il verbale di contestazione nel caso in cui il verbalizzante non inserisca nel contesto del verbale adeguata motivazione.
2. Velocità pericolosa – art. 141
E’ annullabile il verbale di contestazione quando l’accadimento non costituisce un fatto ma solo un apprezzamento. Il fatto dev’essere adeguatamente motivato. Ad es.:
- Conducente del veicolo che omette di ridurre la velocità (ovvero di fermarsi) in modo da evitare situazioni di pericolo.
- Nel caso di incrocio malagevole con altro veicolo
- In prossimità di attraversamento pedonale nonostante la presenza sulla strada di pedoni che tardavano a scansarsi, o davano segni di incertezza.
- Nonostante la presenza sulla strada di animali che all’avvicinarsi del veicolo davano segni di spavento.
- Gareggiare in velocità.
- Circolare a velocità eccessivamente ridotta ( questa è consentita quando il veicolo è costretto a tenere tale velocità per eccessivo carico o per le sue caratteristiche costruttive).
- In un tratto di strada a visibilità limitata.
- In un tratto di strada in curva.
- In prossimità di una intersezione.
- In prossimità di una scuola (o di un luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito segnale)
- In una forte discesa segnalata da apposito cartello in un passaggio stretto (oppure : ingombrato) in ore notturne.
- In una situazione di insufficiente visibilità (indicare specificamente condizioni atmosferiche o altre cause : per nebbia, forte pioggia, neve o altro).
- Nell’attraversamento di un centro abitato (ovvero di un tratto di strada fiancheggiata da edifici).
3. Limiti di velocità art. 142
A differenza dell’art. 141, quest’articolo impone tassativamente alcune condizioni.
Descriviamo di seguito alcuni casi di possibile annullabilità del verbale di accertamento di violazioni accertate anche con l’ausilio di strumenti elettronici tipo autovelox o altri strumenti analoghi.
Caso n. 1 – mancata detrazione della franchigia del 5% sul calcolo della velocità rilevata
Caso n. 2 –mancata indicazione nel verbale del modello di apparecchio misuratore della velocità
Caso n. 3 – mancata indicazione della taratura dell’apparecchio utilizzato per misurare la velocità
Caso n. 4 – omessa indicazione della ditta o impresa che ha costruito l’apparecchio misuratore di velocità
Caso n. 5 – omessa gestione diretta da parte degli organi di polizia dell’apparecchio misuratore di velocità
Caso n. 6 – postazione fissa di rilevamento della velocità collocato nel centro abitato senza ordinanza del sindaco
Caso n. 7 – postazione fissa di rilevamento su strada extraurbana di scorrimento priva di autorizzazione prefettizia
Caso n. 8 – violazione accertata senza specificare nel verbale il motivo della mancata contestazione personale
Caso n.9 – violazione contestata in assenza del segnale stradale verticale indicante il limite massimo di velocità consentito su quella strada
Caso n. 10 – violazione accertata con apparecchio rilevatore di velocità non conforme od omologato
Nota
Tale accertamento con lo strumento usato per il controllo di cui non si attesta la omologazione e la corrispondenza ai requisiti formali imposti dall’art. 145 C.d.s., non è probante, quindi la velocità deve intendersi solo supposta.
In proposito la Cassazione ha sempre ritenuto l’apparecchio omologato un mezzo di prova “salvo la possibilità nel caso concreto, di accertare il difetto di costruzione, di installazione e funzionamento”. Ciò anche in mancanza di revisione periodica dello strumento.
Caso n. 11 – è annullabile il verbale di contestazione per velocità ai sensi dell’art. 142, quando viene proposto con la semplice riproposizione della norma.
Nota
Di conseguenza l’indicazione di aver superato i limiti di velocità di cui all’art. 142 non implica la caratteristica della contestazione specifica del fatto ex art. 383 regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della strada.
Caso n. 12 – è annullabile il verbale di contestazione elevato per eccessiva velocità vicino ad un plesso scolastico in orari e giorni di chiusura delle scuole.
Caso n. 13 – sono annullabili i verbali mancanti della data in cui è stata rilevata la velocità
Caso n. 14 – può essere annullabile il verbale di contestazione di una violazione in cui gli elementi indispensabili ( data, ora, giorno, ecc.) in cui si sarebbe verificato l’evento risultino poco chiari o illeggibili
Caso n. 15 – può essere annullabile il verbale di contestazione di una violazione accertata con autovelox se il suo posizionamento non è stato segnalato preventivamente e opportunamente
Caso n. 16 – può essere annullabile il verbale di contestazione di una violazione accertata con autovelox nelle seguenti circostanze :
- omessa indicazione della postazione di rilevamento della velocità con segnale stradale di indicazioni temporanea o permanente
- mancanza di segnali stradali luminosi a messaggio variabile .
- mancanza dei dispositivi di segnalazione luminosi installati sugli autoveicoli in dotazione agli agenti accertatori
I segnali stradali di indicazione devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
I segnali stradali luminosi a messaggio variabile sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui sopra. I dispositivi di segnalazione luminosi suddetti sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. (Decreto del Ministero dei trasporti 15/8/2007)